Con sentenza 35675-2025, depositata ieri, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale di Messina aveva vietato al detenuto di avere colloqui con la figlia minore, disponendo che detto giudice provveda ad un ” nuovo esame della istanza di autorizzazione ai colloqui telefonici con la figlia minore”.
Ed infatti: ” Il favore per il rispetto della vita familiare e la tutela della genitorialità del detenuto, oltre ad essere espressamente sancito dall’art. 18, comma l, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è di un tema di rilievo, anche costituzionale, come precisato dalla sentenza n. 85 del 13 maggio 2024, n. 85 della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che costantemente ribadisce come le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione dei detenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze per definizione sproporzionate nei diritti del detenuto (ex p/urimis: Corte Edu, 17 settembre 2020, Mirgadirov c. Azerbaijan e Turchia; Corte Edu, 13 febbraio 2018, Andrey Smirnov v. Russia).