Un tifoso del Napoli Calcio viene sottoposto al c.d. “DASPO”, con obbligo di presentarsi presso i C.C., in concomitanza con le partite di calcio degli azzurri, comprese le amichevoli.

Accade però che, durante un triangolare del Napoli calcio, svoltosi nello splendido Trentino, il tifoso non si presenti in caserma e venga conseguentemente denunciato.

Condannato in primo ed in secondo grado, l’imputato ripropone in Cassazione la propria tesi di non essersi presentato dai Carabinieri, per non essere stato al corrente delle partite di cui sopra.

Con la sentenza n. 12117 depositata il 31 marzo 2021, la suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, ribadendo che incombe al soggetto sottoposto ad “daspo” l’obbligo di informarsi in ordine alla programmazione di incontri sportivi, che ne comportino il contestuale  accesso in caserma, non essendo credibile alcuna mancata conoscenza, allorché la loro pubblicità sia stata effettuata con Internet e comunque con adeguati mezzi di comunicazione di massa.



Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 gennaio – 31 marzo 2021, n. 12117
Presidente Ramacci – Relatore Gai

Ritenuto in fatto

1. U.B. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata confermata la sentenza del medesimo tribunale di condanna perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, L. n. 401 del 1989, art. 6, perché, sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, negli orari di svolgimento delle partite di calcio della squadra del Napoli, comprese le partite amichevoli, del Questore di Napoli in data 19/09/2009, non vi ottemperava il 17 e 20 luglio 2012.
2. Per l’annullamento della sentenza deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 comma 6 e vizio di motivazione. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe tratto la dimostrazione che gli incontri di calcio amichevoli erano adeguatamente pubblicizzati sul rilievo di avere rivenuto sul sito di calcio blog.it la pubblicizzazione degli incontri Napoli – Rappresentativa Trentino e Napoli-Bayer Monaco, quasi fossero un fatto notorio, al contrario la necessaria ricerca da parte dei giudici del merito nei siti internet dimostrerebbe che gli incontri di calcio amichevoli non fossero assolutamente un fatto notorio e che, dunque, l’imputato non conoscendo le date si era trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di presentazione.

Considerato in diritto

3. Il ricorso che ripropone la medesima censura già sottoposta al vaglio del Collegio territoriale e che non si confronta con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza impugnata, come integrata dal corredo motivazionale della richiamata decisione di primo grado (v. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è inammissibile.
4. Deve rilevarsi che non è oggetto di contestazione l’omessa presentazione, nelle data del 17 e 20 luglio 2020, del ricorrente, sottoposto a provvedimento questorile che gli imponeva il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, prescrivendo allo stesso la presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, secondo le indicazioni ivi previste. Il difensore censura il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto adeguatamente pubblicizzati gli incontri amichevoli di calcio che si disputavano in quelle giornate e, dunque, censura la ritenuta conoscibilità per il soggetto tenuto all’osservanza dell’obbligo di presentazione, la cui omissione costituisce reato la L. n. 401 del 1989, ex art. 6.
Per orientamento consolidato di Questa corte di legittimità, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dal L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 2, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. “amichevoli” che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363).
Allo stesso modo è stato chiarito che il concetto di conoscibilità degli incontri implica, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, un onere del destinatario di tenersi informato sul punto (Sez. 3 n. 7948/17, Rv. 269318), onere che presuppone che gli incontri calcistici, soprattutto quelli amichevoli, siano adeguatamente pubblicizzati.
La Corte d’appello ha ritenuto sulla scorta di un percorso argomentativo che è immune da rilievi di illogicità che gli incontri amichevoli in questione risultavano adeguatamente pubblicizzati “sui giornali sportivi ed anche sui blog e siti sportivi dell’epoca” il cui testo è”ancora presente sulla rete”.
A fronte di siffatta motivazione la censura non coglie nel segno ed è anche in parte generica laddove non contesta la ritenuta pubblicizzazione sui giornali sportivi, e quanto al riferimento ai siti internet e blog su cui si appunta la censura difensiva, osserva il Collegio che dalla sentenza impugnata risulta che i giudici del merito hanno ritenuto che la pubblicizzazione “risultava” in allora sui giornali e blog, e che vi era ancora traccia al momento del processo di secondo grado, accertamento in punto di fatto rispetto al quale ora il ricorrente propone una diversa e alternativa lettura degli atti e del testo della sentenza che non è consentita.
Nè coglie nel segno la censura difensiva laddove fa riferimento al fatto notorio. Nel caso di specie oggetto di prova è la adeguata pubblicizzazione dell’incontro calcistico che la corte territoriale ritiene dimostrata sulla base di una pluralità di elementi – giornali dell’epoca e blog – che certamente costituiscono una delle modalità di pubblicizzazione degli incontri calcistici, essendo un normale strumento di diffusione dell’incontro così da essere previamente conoscibile dall’interessato che è messo in grado di adempiere all’obbligo di presentazione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.