La vicenda oggetto dell’ordinanza n. 28294/2026 (pubblicata il 2 novembre 2026), emessa dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, è la seguente: a seguito della cessazione della convivenza tra due ex conviventi, il cane era rimasto presso l’abitazione della donna, pur essendo registrato all’anagrafe canina a nome dell’uomo.

A seguito di un diverbio per strada tra i due, interveniva la polizia locale, che affidava l’animale all’ex compagno, in quanto intestatario.

La donna (dopo il rigetto di un primo ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l'”affidamento” dell’animale) agiva in giudizio per spoglio del possesso, chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del danno.

L’uomo si opponeva ed il Tribunale di Milano rigettava la domanda della ricorrente, escludendo che l’uomo fosse autore dello spoglio, poiché l’assegnazione era avvenuta per mano della polizia locale, intervenuta su richiesta di entrambi.

La Corte d’Appello di Milano ribaltava la decisione, ritenendo che l’atto dei VV.UU. (formalmente legittimo) avesse di fatto spogliato la donna del compossesso e che il cane fosse in comproprietà (valorizzando la coabitazione e alcune fotografie), condannando l’uomo alla reintegrazione e al risarcimento del danno in favore dell’appellante.

Investita del ricorso proposto dall’uomo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, affermando – tra l’altro – l’nsussistenza dello spoglio, che presuppone un atto illecito connotato da dolo o colpa (animus spoliandi), assente nel caso di specie, essendosi l’uomo limitato a mettere al sicuro il cane in auto in attesa dei vigili e poichè la consegna dell’animale era dipesa da un atto legittimo della polizia locale, basato sull’unica evidenza documentale disponibile (l’anagrafe canina).

I Supremi Giudici spiegano inoltre che la Corte d’Appello ha errato nell’applicare l’art. 923 c.c. (occupazione di res nullius o derelictae), dovendo invece applicare l’art. 925 c.c., secondo cui gli animali appartengono a chi se ne è impossessato, se non vengono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo in cui si trovano.

Nel caso concreto, poiché la donna aveva proposto l’azione possessoria quasi un anno dopo i fatti, il termine di venti giorni era ampiamente decorso.

Infine, la circostanza che un animale viva in una determinata casa o sia ritratto in fotografie con una persona non costituisce prova, nemmeno indiziaria, della comproprietà.

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