La mancata comparizione in udienza del querelante, citato come testimone, integra rimessione tacita di querela ai sensi dell’articolo 152 codice penale?
Al riguardo la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha reso risposta negativa, enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone non integra l’ipotesi di remissione prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen., in quanto la remissione tacita della querela è incompatibile con il regime speciale stabilito dall’art. 612-bis, comma 4, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 cod. proc. pen.»
Le motivazioni sono dettagliatamente indicate nell’allegata sentenza 31583/2026.