Con la recente sentenza 149, depositata il 24 luglio 2026, i Giudice delle leggi hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 58 quater c. 3 L. 354-1975, ove prevede il divieto di concessione di nuovi benefici penitenziari per un periodo di tre anni decorrente  dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».

La fissità dell’indicato periodo di tre anni non consente infatti di apprezzare i mutamenti della personalità del condannato, così annichilendo il c.d. principio di progressività trattamentale della pena.

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