Annullata la sentenza per ricettazione a carico di un soggetto che aveva detenuto, seppur per un lasso temporale contenuto, un telefono cellulare contenente i dati di numerose persone.

Il tribunale prima e la Corte d’appello, poi, avevano desunto la consapevolezza dell’imputato in ordine all’illecita provenienza di etto bene dalla “omessa spiegazione delle modalità di ricezione del telefono”.

Tale circostanza viene espressamente ritenuta “non rispondente al vero” dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza 19.890-2026 (depositata il 29 maggio 2026), evidenzia che “il dato relativo alla conoscenza da parte del ricorrente del fatto che l’apparecchio contenesse i dati riferibili ad altri soggetto… non è indicativo della sussistenza del dolo della ricettazione, dovendosi considerare che tale conoscenza è sorta in capo ricorrente necessariamente in un momento successivo alla ricezione del bene, laddove la sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione deve essere valutata, evidentemente, nel momento in cui si perfeziona il reato…”.

Peraltro, la mera consapevolezza che un apparecchio telefonico contenga dati di terzi non è “unicamente indicativa della conoscenza della provenienza delittuosa del bene, dovendosi considerare che anche un telefono cellulare di provenienza lecita che sia già appartenuto ad altro soggetto può ben contenere dati relativi a quest’ultimo”.

Da tali considerazioni deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.

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