Con sentenza 87/2026, depositata ieri 21 Maggio 2026, la Consulta afferma che il Giudice dell’esecuzione può applicare le pene sostitutive previste dall’art. 20 bis cp, ove la diminuzione automatica di 1/6 della pena – conseguente all’omessa impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato – comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge, in presenza degli ulteriori presupposti.
Di importante rilievo sono le seguenti considerazioni conclusive: “Ogniqualvolta si renda dunque necessario decidere (su stanza del condannato, ovvero d’ufficio) sulla rideterminazione della pena in seguito alla mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato e sulla conseguente sostituzione della stessa, laddove il giudice della cognizione non abbia potuto pronunciarsi sul punto perché l’originaria misura della pena non consentiva la sostituzione, ben potrà il giudice dell’esecuzione procedere – secondo quanto già prefigurato dal legislatore nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 con riferimento alla disciplina transitoria – alla fissazione di un’udienza in camera di consiglio nella quale provvedere all’incombenza. A tale udienza saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive, e in particolare quelle dettate dall’art. 545-bis (sulla necessità, per il giudice dell’esecuzione, di procedere non già de plano, ma nelle forme dell’art. 666 cod. proc. pen., allorché egli sia chiamato non già alla mera riduzione “matematica” della pena, ma anche a valutazioni discrezionali che implicano necessariamente l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1° aprile-26 giugno 2025, n. 23907).
All’atto pratico, in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Giudice dell’esecuzione – chiamato ad operare l’ulteriore diminuzione della pena nella misura di 1/6 – dovrà attenersi ai suesposti principi, con evidente dilatazione degli spazi applicativi delle pene sostitutive di quelle detentive.