Con la sentenza 17239/26, depositata ieri 13.5.2026, la Cassazione penale annulla l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e ripristinato quella originaria nella parte non ancora espiata, sul mero rilievo “aritmetico” dell’omessa ultimazione delle prescritte ore.

Il supremo Collegio reputa “manifestamente illogica e contraddittoria” detta motivazione “lì dove il Giudice, pur dando della riconducibilità delle inadempienze a «problemi di salute certificati del ricorrente», ha disposto la revoca della pena sostitutiva senza dare conto dei presupposti della stessa, ovvero dell’assenza di comportamenti colpevoli.”.

Viene infatti ribadito il seguente principio.: “La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell’agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l’ente pubblico. (Fattispecie nella quale l’arresto in flagranza di reato aveva determinato la materiale impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità e il conseguente ripristino della pena sostituita). (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Ferrari, Rv. 264155 – 01).

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