Con l’interessante ordinanza, sotto riportata e depositata ieri, la seconda sezione penale della Corte di cassazione ribadisce i principi già espressi dalle Sezioni unite Cavalli: “La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta».