Con sentenza 9843-2026 la Cassazione ha escluso il reato di appropriazione indebita nel comportamento di un imputato, che aveva trattenuto somme accreditategli con bonifico bancario, a causa di un errore.

La fattispecie, infatti, integra il diverso delitto “di appropriazione indebita di cose ricevute per errore o per caso fortuito, di cui all’art. 647, comma primo, n. 3, cod. pen., oggi depenalizzato per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7”.

Ad ogni modo, “Il caso integra certamente un illecito civilistico non avendo l’imputato titolo per il trattenimento delle somme ed in tale sede deve agirsi per il recupero.”

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