Con la sentenza 8782-26 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un imputato, che lamentava la mancata concessione di un’ulteriore sospensione condizionale della pena, da parte della Corte d’appello, sul rilievo che lo stesso non avesse espressamente accettato le ulteriori condizioni sancite dall’articolo 165 c. 1 cp.
Costituisce infatti, principio consolidato in giurisprudenza che: “…la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell’imputato che ne abbia già fruito comporta l’implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall’art. 165, comma 1, cod. pen. e, quindi, la non opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione”,