La Corte Costituzionale con sentenza 172/2025, depositata ieri 27.11.2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 131-bis c. 3 cp, ove escludeva la possibilità di ritenere l’offesa di particolare tenuità nei casi previsti dagli  art. 336 e 337 cp.

Nel suo percorso argomentativo,  la Consulta condivisibilmente reputa “manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave, in danno dell’agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell’agente pubblico individuale”.

CORTE COST. 172-2025