“Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato”.

A comporre un contrasto giurisprudenziale sono state le Sezioni Unite penali con l’informazione provvisoria 16/2025 del 30 Ottobre 2025.

Si attendono le motivazioni.

informazione provvisoria sezioni unite