Con sentenza 36075-25, depositata il 6 novembre 2025, la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata di una singolare vicenda.
Nello specifico, il giudice onorario si era ritenuto incompetente ed aveva trasmesso gli atti al magistrato ordinario, fissando la successiva udienza per la sola calendarizzazione, prevista dall’art. 477 c. 1 cpp, escludendo “expressis verbis” a verbale che in detta sede si sarebbe provveduto alla discussione.
Confidando nelle precitate assicurazioni, conseguentemente, il difensore di fiducia dell’imputato non compariva alla successiva udienza.
Accadeva, tuttavia, che il giudice togato pronunciava una sentenza di condanna proprio nella udienza che si sarebbe dovuta limitare alla calendarizzazione, nominando un avvocato d’ufficio in temporanea sostituzione di quello di fiducia.
Quest’ultimo, eccependo la violazione del diritto di difesa, interponeva tempestivo appello, che veniva però rigettato sulla scorta del fatto che non era stata negata l’assistenza tecnica di un avvocato all’imputato.
La Corte di cassazione, invece, recepisce le lamentele della difesa, accogliendone il ricorso e disponendo la restituzione degli atti al PM per la ravvisata nullità delle sentenze di primo e secondo grado.
Ed infatti: “…il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’art. 178, comma l, lett. c), cod. proc. pen., laddove sia ravvisabile un’ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell’imputato”.
Condivisibilmente, secondo il supremo Collegio: “Nella vicenda qui al vaglio, si è in presenza di una violazione del principio di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.g., Rv. 253152 – 01), ivi compreso il giudice; il difensore di fiducia, il quale evidentemente e ragionevolmente confidava nel rispetto delle determinazioni assunte dal giudice ai sensi dell’art. 477, comma 1, cod. pen., non ha perciò potuto svolgere la propria attività nell’udienza in cui, in spregio a quanto precedentemente stabilito, è stato discusso e deciso il processo”.