Con sentenza n. sez. 913/2025, depositata ieri 3.11.2025, la Cassazione – sezione IV penale – ribadisce che “… è abnorme (ovvero caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge: Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U,n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552) il provvedimento con cui il Gip dichiari l’esecutività di un decreto penale di condanna rigettando l’opposizione tempestivamente e ritualmente proposta dall’imputato, in quanto in tale ipotesi il giudice è obbligato ad emettere il decreto che dispone il giudizio immediato (Sez.3, n.8713 del 23/01/2008, Rv.238998 con cui la Corte ha ulteriormente affermato che tale abnormità è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità).”.