La Cassazione, con sentenza 3523-25, depositata ieri 29/10/2025, ribadisce che: “… l’offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai “civili”), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesti spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall’agente”.
La presenza di “più persone”, precedentemente prevista come mera aggravante, è attualmente un elemento costitutivo dell’attuale reato di cui all’art. 341-bis cp.
In definitiva, quest’ultimo non è integrato ove l’offesa ai P.U. non venga percepita da persone estranee ai pubblici ufficiali che ne siano destinatari, o che stiano svolgendo le pubbliche funzioni.
Sovviene, comunque, la frase attribuita al Sommo Poeta: ” “Un bel tacer non fu mai scritto”.