Con sentenza 1193/2025, depositata il 23 ottobre 2025, la Corte di cassazione – sez. II penale – ha escluso che la presenza di un minore ad un singolo episodio maltrattante integri l’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 577 cod. pen.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 34683/2025
Sent. n. sez. 1193/2025
UP – 16/09/2025
R.G.N. 20783/2025
Roma, Il. 23/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
GIOVANNA VERGA – Presidente –
PIERO MESSINI D’AGOSTINI
GIUSEPPE COSCIONI – Relatore –
EMANUELE CERSOSIMO
ALESSANDRO LEOPIZZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna
tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 56,81, 629 cod. pen. 572 comma 2 cod. pen.e 582, 585 cod. pen., in relazione all’art. 576 cod. pen.; avverso la sentenza ricorre il difensore di eccependo:
1.1. erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 577 cod. pen.: la Corte di appello aveva affermato che le condotte maltrattanti erano state commesse alla presenza dei figli minori almeno in un’occasione, quando le sentenze di questa Corte avevano dato atto della necessità che il minorenne, quale che ne sia l’età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità, e per la loro ricorrenza possa compromettere il sano sviluppo psico-fisico, escludendo l’aggravante quando il minore abbia assistito ad un solo atto di maltrattamento;
1.2 erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: l’assenza di precedenti specifici valutata in uno alla intensità del dolo ed alla gravità – danno e/o dell’offesa recata avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a motivare in ordine alle ragioni per cui tali elementi non fossero sufficienti alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
1.1 La Corte di appello, in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 572 comma 2 cod. pen., ha affermato che “almeno in un’occasione il 27 Marzo la XXX sia stata vittima della forza del marito in presenza dei minori che hanno assistito all’aggressione culminata nel tentativo di strangolamento della donna”.
Non è stata quindi applicata la giurisprudenza più recente di questa Corte, che ha precisato che “Ai fini dell’integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell’art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. (Sez.6, 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101)”conf. Sez.6, 31929 – 25/06/2024, C., Rv. 286867; nella motivazione della sentenza per prima citata viene evidenziato che “…da un punto di vista testuale, la norma richiede che, ai fini della configurabilità dell’aggravante. “il fatto” sia commesso in presenza o in danno di una persona minore… Pertanto, tenuto conto della ratio dell’aggravante e della struttura necessariamente abituale del reato cui accede, deve ritenersi che il “fatto” cui assiste il minore deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa”
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, essendo carente la motivazione della Corte di appello nella parte in cui afferma che i minori hanno assistito ad “almeno in un’occasione” ai maltrattamenti, dovendo il giudice di merito valutare se vi siano state o meno altri episodi che abbiano coinvolto i minori, al fine si stabilire se sussista l’aggravante contestata
1.2 Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito relativamente alla quantificazione della pena, dovendo la Corte di appello pronunciarsi sulla sussistenza o meno dell’aggravante, che potrebbe poi incidere sulla pena; manifestamente infondato è invece per quanto riguarda l’art. 62-bis cod. pen.: la Corte di appello ha congruamente motivato sul perché non erano concedibili le attenuanti generiche a pag.6 della sentenza impugnata; si deve ribadire che poiché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 572 co 2 c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così è deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore
GIUSEPPE COSCIONI
Il Presidente
GIOVANNA VERGA
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLIALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.