Con sentenza 704/2025, depositata in data 11.9.2025, la Cassazione ribadisce  che “la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento”.

Nella vicenda sottoposta al vaglio del supremo Collegio, invece, nessun giudizio era pendente.

Permane, ovviamente, impregiudicata ogni valutazione disciplinare della vicenda.

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Sent. n. sez. 704/2025

UP – 15/05/2025

R.G.N. 11245/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

GIORGIO FIDELBO

RICCARDO AMOROSO

MARIA SABINA VIGNA

BENEDETTO PATERNO

RADDUSA

FEDERICA TONDIN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 23/10/2024

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

Raffaele Piccirillo che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

lette le conclusioni scritte dell’avvocato che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha allegato sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 61/2025, nel giudizio civile promosso da avente ad oggetto la responsabilità professionale dell’imputata.

Ricorso trattato in modalità cartolare.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della

sentenza del Tribunale di Lagonegro, ha assolto dal reato di truffa in danno di

perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in

relazione al residuo reato di patrocinio infedele in anni uno e mesi cinque di reclusione ed

e u r o s e i c e n t o di multa.

Si contesta alla imputata, in qualità di difensore dei due rendendosi infedele ai suoi impegni professionali, di avere arrecato nocumento agli interessi degli stessi, condanno per le persone offese.

Segnatamente, la si faceva consegnare la somma di 1.470,00 euro, a titolo di

acconto su quanto a lei spettante per l’assistenza legale in diverse controversie

(riconoscimento assegno di mantenimento per il figlio minore dall’ex convivente,

instaurazione di una causa di lavoro per ingiusto licenziamento, ricorso al T.A.R. Basilicata),

non provvedeva ad alcuna citazione giudiziaria e tratteneva la somma ricevuta.

  1. Ricorre per cassazione l’imputata deducendo i motivi di annullamento di seguito

sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare, al concreto nocumento arrecato. Non si è in

presenza di alcun procedimento penale nell’ambito del quale si sia realizzata la violazione

degli obblighi del difensore assunti con il mandato, mentre tale circostanza costituisce

elemento essenziale del reato. Difetta anche la condotta volontariamente infedele all’obbligo

di curare gli interessi della parte assistita.

La sentenza impugnata ha fornito una motivazione apodittica circa il concreto

nocumento alla p e r s o n a

offesa.

A conclusioni opposte è pervenuto il Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 61/2025

(che si allega), a seguito del giudizio civile promosso da avente ad oggetto la

responsabilità professionale dell’imputata. Nella suindicata sentenza si sottolinea che nel

giudizio amministrativo e lavoristico, già al momento del conferimento dell’incarico.

parrebbero essere maturate le decadenze e prescrizioni per le relative iniziative giudiziarie.

fatto non contestato dall’attrice.

Nel procedimento relativo al riconoscimento dell’assegno di mantenimento le parti non

hanno fornito neanche un indizio di prova per iscritto o altro elemento documentale idoneo a

una valutazione, anche solo sommaria, dello stesso, salvo avere avanzato tale domanda

davanti al Tribunale dei minori che ha dichiarato l’istanza inammissibile, essendo

competente il Giudice ordinario. Il danno non può consistere in una presunta mancata

vittoria in una causa civilistica, né in una insussistente decadenza da una controversia

giuslavoristica.

2.2 Vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità

dell’imputata in merito ai fatti in contestazione e alla mancata concessione della sospensione

condizionale della pena.

La sentenza impugnata non da atto dell’iter argomentativo seguito dal Giudice di merito

a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento circa la colpevolezza dell’imputata e

non si confronta con la documentazione prodotta dalla difesa a conferma del lavoro

effettuato dalla I Giudici si limitano a considerare l’imputata responsabile

unicamente sulla base di quanto esposto dal Giudice di primo grado, non esaminando la

prova e fondando il giudizio di colpevolezza solo su quanto dichiarato dalla persona offesa.

Nell’atto di appello la difesa aveva evidenziato che nessun inadempimento sarebbe

imputabile alla stante il ricorso da lei presentato al Tribunale dei minori di Potenza

(del quale era prodotta la documentazione) e stante la consulenza elargita alla persona

offesa dopo giorni di studio, sia sulla impossibilità di presentare una vertenza alla luce del

decorso del tempo trascorso dalla data del licenziamento – avvenuto tre anni prima del

c o n f e r i m e n t o d e l l ‘ i n c a r i c o a l l a – e sia sulla mancanza di legittimazione della persona

offesa ad agire nei confronti del Comune di Nessuna informazione relativa alle

questioni veniva occultata dall’avvocata, la quale ha sempre agito nel rispetto dei doveri

professionali

Inoltre, la Corte ha omesso di motivare in ordine alla mancata concessione della pena

sospesa, che era stata invece richiesta con specifico motivo nell’atto di impugnazione.

2.3. Violazione di legge relativamente al trattamento sanzionatorio. E stata inflitta una

pena particolarmente grave senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ll ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio

perché il fatto non sussiste.

2.0ccorre, in principalità, evidenziare che elemento costitutivo del delitto di patrocinio infedele è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria, con

conseguente irrilevanza dell’attivita che risulta, o preliminare all’inizio di un procedimento in

cui il difensore è parte o che è ad essa estranea in quanto connessa a fase non contenziosa

(Sez. 6, n. 7384 del 21/10/2004, dep. 2005, Ariis, Rv. 231034).

E, infatti, detta disposizione sanziona, conformemente alla chiara lettera della norma, la

condotta del patrocinatore infedele ai suoi doveri professionali che arrechi nocumento agli

interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all’autorità giudiziaria.

avendo il legislatore inteso riferirsi esclusivamente a quei comportamenti infedeli che hanno

luogo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (Sez. 6, n. 12222 del 07/03/2019, Di

Bonaventura, Rv. 275207 – 01).

Non integra, quindi, il reato di patrocinio infedele la condotta dell’avvocato che assuma

l’incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l’anticipazione sui compensi.

n o n dia c o r s o al c o n t e n z i o s o c o n t r a v v e n e n d o al d o v e r e a s s u n t o c o n l ‘ a c c e t t a z i o n e del mandato, in quanto, come si è detto, la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento (Sez. 2, n. 17106 del 22/03/2011, Abete.

Rv. 250251 – 01).

3.E’, in ogni caso, fondato anche il motivo sulla insussistenza del danno. Costituisce

principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il delitto di

patrocinio infedele non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo

anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito

dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali

pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne

ritardino o impediscano la prosecuzione (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Bruno, Rv. 278710

– 01).

La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è, invece, del tutto tautologica.

4.I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento di quelli sulla sussistenza degli

elementi costitutivi del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Cost è deciso, 15/05/2025

Il Consigliere estensore

MARIA SABINA VIGNA

Il Presidente

GIORGIO FIDELBO