E’ stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 1° settembre 2025 il comunicato del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE relativo alle modifiche degli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis C.D.F. ed al nuovo titolo del Titolo IV del C.D.F.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

COMUNICATO

Codice deontologico forense – modifica agli articoli 48, 50, 51, 56,

61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804)

(GU n.202 del 1-9-2025)

Il Consiglio nazionale forense, consultati i consigli dell’ordine

circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 21

marzo 2024, ha adottato la delibera n. 636 con la quale ha apportato

al Codice deontologico forense le modifiche che seguono:

Art. 48, comma 3

L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita

la corrispondenza di cui al comma 1; puo’, qualora venga meno il

mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua

volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

Art. 50, comma 6

L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste

riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gia’

ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.

Art. 51, comma 2

L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di

quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonche’

sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente

proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi

ultimi.

Art. 56, commi 1 e 1-bis

  1. Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore,

l’avvocato non puo’ procedere all’ascolto di una persona minore di

eta’ senza il consenso degli esercenti la responsabilita’

genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli

stessi.

1-bis. L’avvocato procede all’ascolto del minore secondo

modalita’ che assicurino il preminente interesse dello stesso.

Art. 61, comma 3

L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle

parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli

ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui

associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collaboriprofessionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l’avvocato

deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di

fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua

indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse

all’espletamento dell’incarico.

Art. 61, comma 5, lettera d)

  1. d) deve rendere con chiarezza e lealta’ le dichiarazioni di cui

all’art. 813 del codice di procedura civile.

Art. 61, comma 7

Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma

precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che

esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in

maniera non occasionale.

Art. 62, comma 3, lettera b)

  1. b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli

ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato

ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente

in maniera non occasionale.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione

dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di

ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

Art. 62, comma 4, dopo la lettera b)

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero

che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in

maniera non occasionale.

Art. 62-bis – Negoziazione assistita

  1. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione e’ fatto

obbligo di comportarsi con lealta’ nei confronti delle parti, dei

loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella

attivita’ di istruzione stragiudiziale.

  1. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione e’ fatto

obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le

dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del

procedimento non possono essere utilizzate ne’ riferite nel giudizio

avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle

dichiarazioni acquisite nell’attivita’ di istruzione stragiudiziale.

  1. L’avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve

intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni

nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con

forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

  1. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione e’ fatto

divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato,

salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei

quali dimostri di non avere avuto conoscenza.

  1. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta

l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.Titolo IV

Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di

risoluzione alternativa e complementare delle controversie.