E’ stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 202 del 1° settembre 2025 il comunicato del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE relativo alle modifiche degli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis C.D.F. ed al nuovo titolo del Titolo IV del C.D.F.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
COMUNICATO
Codice deontologico forense – modifica agli articoli 48, 50, 51, 56,
61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804)
(GU n.202 del 1-9-2025)
Il Consiglio nazionale forense, consultati i consigli dell’ordine
circondariali degli avvocati, nella seduta amministrativa del 21
marzo 2024, ha adottato la delibera n. 636 con la quale ha apportato
al Codice deontologico forense le modifiche che seguono:
Art. 48, comma 3
L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita
la corrispondenza di cui al comma 1; puo’, qualora venga meno il
mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua
volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
Art. 50, comma 6
L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste
riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gia’
ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza.
Art. 51, comma 2
L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di
quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonche’
sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente
proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi
ultimi.
Art. 56, commi 1 e 1-bis
- Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore,
l’avvocato non puo’ procedere all’ascolto di una persona minore di
eta’ senza il consenso degli esercenti la responsabilita’
genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli
stessi.
1-bis. L’avvocato procede all’ascolto del minore secondo
modalita’ che assicurino il preminente interesse dello stesso.
Art. 61, comma 3
L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle
parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli
ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collaboriprofessionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l’avvocato
deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all’espletamento dell’incarico.
Art. 61, comma 5, lettera d)
- d) deve rendere con chiarezza e lealta’ le dichiarazioni di cui
all’art. 813 del codice di procedura civile.
Art. 61, comma 7
Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma
precedente si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in
maniera non occasionale.
Art. 62, comma 3, lettera b)
- b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli
ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato
ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente
in maniera non occasionale.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione
dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
Art. 62, comma 4, dopo la lettera b)
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero
che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in
maniera non occasionale.
Art. 62-bis – Negoziazione assistita
- All’avvocato che assiste la parte in negoziazione e’ fatto
obbligo di comportarsi con lealta’ nei confronti delle parti, dei
loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella
attivita’ di istruzione stragiudiziale.
- All’avvocato che assiste la parte in negoziazione e’ fatto
obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le
dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate ne’ riferite nel giudizio
avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle
dichiarazioni acquisite nell’attivita’ di istruzione stragiudiziale.
- L’avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve
intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni
nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
- All’avvocato che assiste la parte in negoziazione e’ fatto
divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato,
salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei
quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
- La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio dell’attivita’ professionale da due a sei mesi.Titolo IV
Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di
risoluzione alternativa e complementare delle controversie.