La sentenza della Cassazione penale 30123-25 chiarisce che il reato è integrato anche nei confronti dei minori che abbiano “solo” assistito ai maltrattamenti perpetrati nei confronti di altri soggetti.

Nella vicenda al vaglio della Suprema Corte, alcuni maestri di una scuola di infanzia sottoponevano alcuni “alunni ad un regime vessatorio, cagionando loro offese fisiche e psicologiche”.

Il reato è stato ritenuto integrato anche nei confronti dei bambini che, pur non essendo le “vittime dirette” dei maltrattamenti, vi avevano comunque assistito.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
3 0 1 2 3 – 2 5
C o m p o s t a da:
Ercole Aprile
Emilia Anna Giordano
Antonio Costantini
Paola Di Nicola Travaglini
Ombretta Di Giovine
– Presidente – Sent. n. sez. 885/2025
PU – 01/07/2025
R.G.N. 14996/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

a v v e r s o la s e n t e n z a del 2 5 / 1 0 / 2 0 2 4 dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Simone Perelli, che ha chiesto di dichiarare i ricorsi di
inammissibili, e di annullare con rinvio al giudice civile

inammissibili, e di annullare con rinvio al giudice civile la sentenza impugnata

limitatamente al capo relativo alla parte civile

RITENUTO IN FATTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della

sentenza di primo grado, ha ridotto l’interdizione dall’insegnamento nei confronti

di ad anni due, confermando nel resto la

condanna degli imputati per maltrattamenti aggravati (artt. 572; 61, n. 11 cod.

pen.), perché, in qualità di maestri di una scuola di infanzia, sottoponevano gli

alunni ad un regime vessatorio, cagionando loro offese fisiche e psicologiche.

dell’Avv.

  1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso

per il tramite… deducendo i seguenti motivi.

2.1. Errata applicazione della fattispecie di maltrattamenti in famiglia e vizio

di motivazione.

Ai fini della conferma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha

argomentato dai messaggi del gruppo whatsapp, da cui si desumeva che diverse

mamme riferivano di avere appreso dai propri figli che il maestro avrebbe dato

uno schiaffo ad un bambino. Ma in appello si era osservato che da tale unico

episodio non avrebbe potuto desumersi l’abitualità dei maltrattamenti e che la

mancanza di accuse indiscriminate da parte del bambino non dimostrava la

genuinità del suo narrato.

I Giudici di secondo grado hanno poi ritenuto sospetto e non giustificabile

l’interessamento dell’imputato alle denunce, senza considerare spiegazioni

alternative e senza valutare che, se tale atteggiamento fosse stato indice di

pregressa colpevolezza, l’imputato avrebbe mutato comportamento e non avrebbe

posto in essere ulteriori condotte, una volta venuto a conoscenza dell’avvio delle

indagini.

La motivazione del provvedimento impugnato è inoltre viziata là dove afferma

che la difesa non ha tenuto conto delle emergenze risultanti dall’informativa

riepilogativa finale, ed ha sminuito i singoli episodi.

In tal modo, infatti, la sentenza di secondo grado ha contraddetto quella di

primo g r a d o – che a v e v a invece a m m e s s o che q u a l c h e episodio p o t e s s e e s s e r e

interpretato in m a n i e r a diversa e m e n o g r a v e rispetto alla ricostruzione dell’accusa

– e pure se stessa, avendo affermato che alcuni atti potrebbero non essere

penalmente rilevanti o configurare il diverso reato di abuso di mezzi di correzione

(art. 571 cod. pen.).

In genere, la sentenza è assertiva e non confuta analiticamente la

prospettazione difensiva.

Elenca in modo generico le condotte qualificate come gratuitamente violente

senza distinzione in ordine: all’autore delle stesse; al numero; ai tempi di

commissione; alla motivazione; alle conseguenze.

Non spiega per quale ragione non si sia trattato di fatti episodici, pur

riconoscendo che vi furono anche spontanee manifestazioni di affetto da parte del

m a e s t r o imputato e momenti di serenità.

Lascia inesplorato il tema della genuinità delle risposte dei minori escussi

poche settimane dopo lo scandalo derivato dalla pubblicazione della notizia

dell’arresto dei maestri e dopo che i genitori erano stati convocati dalla polizia

giudiziaria per visionare i filmati, né verifica l’attendibilità del minore che aveva

affermato di aver ricevuto schiaffi dalla maestra, pur appartenendo ad una classe

d i v e r s a .

Non considera la c e n s u r a relativa al fatto che un b a m b i n o a v e v a riferito

dell’uso di un bastone, tuttavia mai emerso nei video (tanto da non essere stato

descritto nelle s e n t e n z e di merito).

Omette l’esame dei contenuti della consulenza tecnica di parte che confutava

la bontà del metodo seguito dal perito, evidenziando l’opportunità che il perito e

l’ausiliario del Giudice dell’incidente probatorio fossero persone diverse, e l’omessa

indagine sulle modalità di prima rivelazione dei segreti, allo scopo di evitare

suggestioni e influenze, e s s e n d o s i l a m e n t a t o sul p u n t o u n m a n c a t o

approfondimento anamnestico.

Ancora, non tiene conto del contenuto delle dichiarazioni dei minorenni,

procedendo ad una mera somma algebrica delle dichiarazioni di quattro di essi.

Trascura la scarsità numerica degli episodi, l’ampio arco temporale in cui si

verificarono, la distanza tra gli stessi, la durata dell’intera giornata lavorativa, il

fatto che la condotta dell’insegnante mai determinò una reazione di pianto nei

bambini e il clima, nel suo complesso, mediamente disteso in classe.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione del

fatto come maltrattamenti in famiglia e non abuso di mezzi di correzione.

La Corte d’appello, esprimendosi in termini stereotipati, non ha spiegato

perché il fatto non poteva essere qualificato ai sensi dell’art. 571 cod. pen.,

s e b b e n e il r e a t o di a b u s o dei mezzi di correzione sia compatibile con la reiterazione

del gesto punitivo e con l’uso di una minima violenza fisica o morale. Neppure ha

indicato la tipologia delle condotte verbali – se ingiuriose o minacciose – e si è

confrontata con le risultanze probatorie, verificando se i comportamenti

dell’imputato fossero proporzionati e necessari a salvaguardare i bambini dai

pericoli da essi stessi creati.

  1. Sempre per il tramite dell’avvocato ha presentato ricorso

articolando motivi largamente coincidenti con quelli articolati

dal precedente imputato e deducendo, tra l’altro, in aggiunta, nel primo motivo

che, se l’imputata avesse tenuto comportamenti violenti nei confronti dei bambini,

sarebbe stata segnalata dalle madri d e n u n c i a n t i e c h e a l c u n i b a m b i n i

individuarono nell’imputata la maestra preferita o comunque, affermarono che si

c o m p o r t a v a bene.

All’esposizione della restante parte del ricorso di pertanto, si rinvia.

  1. Ha impugnato la sentenza, per il tramite dell’Avv. la parte

civile

, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale

d e l l a m i n o r e n n e articolando q u a t t r o motivi.

4.1. Violazione di legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione

q u a n t o al m a n c a t o riconoscimento del d a n n o in favore della m i n o r e n n e

La Corte d’appello, pur condannando gli imputati, non ha riconosciuto il danno

della minore

Tuttavia, in appello si era evidenziato: che la bambina apparteneva alla classe

A), affidata anche alla maestra che era pacificamente alunna del maestro

il quale insegnava in tutte le classi, come dimostrato dai turni dell’anno

scolastico; che la piccola riportò lesioni dirette, come emerge dalle sommarie

informazioni testimoniali del padre e dalla fotografia agli atti; che la minore

raccontò espressamente al padre non solo delle vessazioni direttamente subite,

ma anche di aver assistito a maltrattamenti su altri. E si era evidenziato che gli

altri bambini appartenenti alla medesima classe A), costituitisi parte civile, erano

stati dichiarati tutti meritevoli di risarcimento dei danni perché direttamente

percossi e maltrattati o perché spettatori dell’altrui maltrattamento. Sicché la

motivazione risulta viziata anche perché contraddittoria.

4.2. Violazione di legge penale sostanziale, processuale e vizio di motivazione.

Sebbene dagli elenchi di classe e dai turni di insegnamento si evinca che la

bambina era presente durante gli episodi di maltrattamento, la Corte di appello

non ha valutato tale d a t o e non ha motivato la decisione di non c o n c e d e r e alla

stessa il risarcimento dei danni, ponendosi in contrasto con l’art. 2 Cost. e con gli

artt. 3 e 19 Convenzione sui diritti dell’infanzia (sull’interesse superiore del minore

e sulla protezione da abuso e negligenza).

4.3. Vizio di motivazione per violazione dei diritti umani della minorenne.

La decisione di negare il risarcimento dei danni alla minorenne senza adeguata

motivazione configura una violazione dell’art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto della

vita privata e familiare.

4.4. Violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione

quanto al travisamento della prova.

La Corte di appello ha trascurato elementi probatori cruciali allegati all’atto

d’appello ed includenti documenti, quali elenchi di presenza, turni di insegnanti e

testimonianze video, che attestavano la presenza della minorenne negli ambienti

e nel periodo in cui si verificavano i maltrattamenti, dimostrando dunque,

quantomeno, gli elementi della violenza assistita.

  1. Ha presentato conclusioni scritte la parte civile in

proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore

Nell’aderire alle deduzioni del Procuratore Generale, reputa i ricorsi degli

imputati inammissibili perché volti a sollecitare una nuova valutazione delle

risultanze probatorie e perché manifestamente infondati, basandosi su

un’interpretazione giurisprudenziale superata dell’art. 571 cod. pen. e su un’errata

lettura della n o r m a incriminatrice.

Precisa che l’abitualità dell’art. 5 7 2 cod. pen. non richiede una condotta

ininterrotta o quotidiana, né una durata specificamente prolungata, essendo

sufficiente una pluralità di atti offensivi posti in essere anche in un periodo

ristretto, purché idonei a creare un clima di costante sopraffazione e disagio,

laddove le deduzioni difensive tendono ad isolare i singoli episodi.

Quanto al proprio ricorso, insiste sul travisamento delle risultanze istruttorie.

La prova della presenza della minore nella classe degli imputati emerge dalle

risultanze documentali e dai turni di servizio versati in atti, che dimostrano come

la minore frequentasse la classe A, assegnata alla maestra e r i e n t r a n t e n e l

perimetro operativo del m a e s t r o i n s e g n a n t e in t u t t e le classi dell’istituto

(elenchi nominativi degli alunni e prospetti dei turni settimanali), essendosi

omessa anche la valutazione delle videoriprese (dei mesi di aprile e maggio 2019)

che attestano la presenza della minore all’interno della classe durante gli episodi

o g g e t t o di imputazione.

Manifestamente contraddittoria è, quindi, la valutazione dei danni subiti dalla

minorenne rispetto agli altri compagni di classe, posto che la decisione impugnata

ha riconosciuto la risarcibilità dei danni per tutti gli altri compagni di classe della

minore, basandosi sul principio del maltrattamento anche assistito.

Né sono state considerate le lesioni documentate e le dichiarazioni del padre,

da cui emerge che la minorenne riportò anche lesioni dirette, oltre ad avere

manifestato, nei colloqui familiari, timori, rendendo racconti coerenti di violenze

vissute oppure osservate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. I ricorsi degli imputati e di – che, essendo per massima

parte coincidenti, possono essere esaminati in modo congiunto – sono infondati e

vanno dunque rigettati.

1.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi opera una strumentale

parcellizzazione del materiale probatorio, invece apprezzato in modo unitario dai

Giudici di merito, con motivazione ampia, completa e tutt’altro che

m a n i f e s t a m e n t e illogica.

Sul punto, in replica alle deduzioni difensive, va preliminarmente ricordato

che l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede

necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna

delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto

d’impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a

fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini

del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a

sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza,

devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con

conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione

di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1,

  1. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841).

E che a tale insegnamento si è conformata la Corte d’appello di Napoli.

Essa, infatti, ha innanzitutto precisato come il procedimento in oggetto avesse

preso l’avvio dalla denuncia di due madri, le quali avevano riportato i contenuti

della chat whatsapp, da cui emergevano le condotte maltrattanti.

Ha aggiunto che tale ipotesi trovò conferma nelle riprese delle videocamere

istallate le quali, nell’arco di due mesi, documentarono episodi: numerosi, ripetuti

vuoi anche nell’arco della stessa giornata, condensati in un contenuto lasso di

tempo – dal che l’indiscutibile abitualità, requisito costitutivo dell’art. 572 cod.

pen. -, realizzati addirittura quando gli imputati erano già a conoscenza delle

indagini in atto (incidentalmente, la buona fede che si pretende di farne discendere

nulla toglie all’elemento soggettivo del reato, che si atteggia in chiave di dolo

generico e, quindi, di mera coscienza e volontà della condotta).

Ha poi riportato in modo analitico – elencandoli uno per uno – tali episodi,

evidenziando c o m e essi c o n s i s t e t t e r o in a t t e g g i a m e n t i g r a t u i t a m e n t e violenti

verso gli alunni i quali, tra le altre cose, erano tirati per le braccia e trascinati con

forza nei vari spostamenti, anche a costo di farli rovinare a terra, venivano presi

per il grembiule e colpiti sulla testa, subivano calci nel sedere, spintoni o schiaffi,

venivano variamente minacciati ed incitati a picchiarsi l’un l’altro.

Ciò ha fatto al dichiarato scopo di dimostrare come la difesa non avesse

negato la realizzazione dei comportamenti condotte, ma si fosse limitata a dare

un apprezzamento diverso da quello motivatamente espresso in primo grado.

Quanto alle censure relative alla modalità dell’incidente probatorio, la

circostanza che la piattaforma probatoria fosse rappresentata in prevalenza da

intercettazioni ambientali avrebbe potuto essere considerata, già di per sé,

sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, escludendo la

decisività di quanto dichiarato dai bambini – di età prescolare – e così negando, in

radice, rilievo alle deduzioni difensive.

Ma la Corte d’appello ha comunque rivendicato la correttezza dei loro racconti

e, a tal fine, ha precisato – con valutazione di fatto non sindacabile in sede di

legittimità – che i minorenni furono lasciati liberi di esprimersi con parole proprie,

che vennero rispettati i tempi delle risposte e che la spontaneità di queste ultime

non venne compromessa, essendosi evitate domande suggestive.

Per poi aggiungere come non tutti i genitori dei minori maltrattati si fossero

c o s t i t u i t i parte civile – a riprova del fatto che non ci fu accanimento verso gli

insegnanti – e, soprattutto, che il pericolo di contagio dichiarativo fu scongiurato,

dal momento che le dichiarazioni vennero state acquisite prontamente e con tutte

le garanzie, nell’immediatezza dei fatti.

Mentre, quanto alle modalità di assunzione della perizia, dopo averne rilevato

la correttezza, in ordine all’opportunità di tenere distinti i ruoli del perito e

dell’ausiliario, la Corte d’appello ha citato Sez. 5, n. 17951 del 07/02/2020, Zilio,

Rv. 279175, secondo cui sussiste l’incompatibilità con l’ufficio di testimone solo

per l’ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della

cancelleria dell’ufficio giudiziario, e non invece in relazione ad un esperto, estraneo

all’amministrazione giudiziaria, che abbia svolto occasionalmente funzioni di

ausiliario della polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari. Per inciso, si tratta

di massima di diritto che i ricorrenti reputano non pertinente ma che invece svela,

a fortiori, l’equivoco terminologico in cui essi sono incorsi, dovendosi assumere –

in assenza di deduzioni contrarie – che l’ausiliario della cui opera il Tribunale si era

avvalso, fosse proprio un tecnico esterno.

I Giudici di secondo grado hanno anche replicato alle critiche sull’omesso

approfondimento in ordine alle modalità di prima rivelazione delle notizie,

escludendo l’ipotesi di c.d. “contagio dichiarativo” e ricordando come l’indagine si

fosse si avviata a partire da un allarme diffuso nella chat dei genitori, ma che,

come già evidenziato, venne presto disposta l’attivazione del servizio di

videosorveglianza – che innegabilmente fornì la prova principale del processo –

per poi anche precisare come, dei minori sentiti, ben cinque si soffermarono sui

c o m p o r t a m e n t i di e quattro su quelli di c o n f e r m a t o l’attendibilità a s t r a t t a delle loro la perizia avendo

dichiarazioni.

Per converso, e in conclusione, le deduzioni dei ricorrenti appaiono poco

perspicue, per lo più meramente ipotetiche e congetturali, comunque sprovviste

di quella forza logica che invece sprigiona un compendio probatorio

essenzialmente formato, come più volte sottolineato, da videoriprese.

1.2. Anche il secondo motivo dei due ricorsi è infondato.

In ordine alla riqualificazione della condotta in abuso dei mezzi di correzione

(art. 571 cod. pen.), la Corte d’appello, per un verso, correttamente ha ravvisato

la configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia

di cui, nel caso di specie, ricorrono sia l’abitualità delle condotte, sia l’induzione di

uno stato di sofferenza e di umiliazione come effetto della instaurazione di un

generale clima vessatorio: conclusione vieppiù evidente, se si considera che, nel

caso di specie, persone offese erano bambini in età prescolare, come tali

vulnerabili e particolarmente esposti al rischio di danni psicologici.

Per altro verso, altrettanto correttamente ha escluso la configurabilità dell’art.

571 cod. pen., sulla base dell’ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo

cui esula dal perimetro applicativo di tale fattispecie qualunque forma di violenza

fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi, atteso che, secondo la

linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20

novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili

con l’esercizio lecito del potere correttivo ed educativo – che mai deve deprimere

l’armonico sviluppo della personalità del minore – lì dove l’abuso ex art. 571 cod.

pen. presuppone l’eccesso nell’uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti

(Sez. 6, n. 13145 del 03/03/2022, M., Rv. 283110).

In altre parole, assunto l’arcaico termine “correzione” di cui all’art. 571 cod.

pen. nel senso di “educazione”, il presupposto applicativo della fattispecie di cui

all’art. 571 cod. pen. è un uso immoderato (appunto, ab-uso) di mezzi educativi

che, però, per loro natura, devono essere pur sempre leciti, il ricorso alla violenza

non essendo mai consentito per fini correttivi o educativi.

Laddove, per contro, molte delle condotte qui sinteticamente descritte furono,

appunto, anche fisicamente, violente.

  1. Fondato è, invece, il ricorso della parte civile vizio di motivazione sub specie di t r a v i s a m e n t o della prova per omissione.

La Corte di appello ha ineccepibilmente attribuito valore sia ai m a l t r a t t a m e n t i

“diretti” nei confronti di alcuni minori, sia ai maltrattamenti “assistiti”, rivestisti di

rilievo legislativo penale dall’art. 9, comma 2, lett. c) legge 19 luglio 2019, n. 69.

(il quale ha esplicitato che il minorenne che assiste ai maltrattamenti è persona

offesa del reato), che però ha recepito il pacifico orientamento di questa Corte,

sicché, già prima della novella, il reato era configurabile anche nei confronti dei

minori presenti alle violenze fisiche e psicologiche realizzate a danni diretti di terzi

(ex multis, Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725).

Tuttavia, pur escludendo che sussista la prova che la minore fosse

anche solo presente ai maltrattamenti, i Giudici nulla hanno replicato alle deduzioni

– specifiche e supportate da allegati – della suddetta parte civile.

Essendo la valutazione degli atti su cui si fondano le censure difensive

preclusa a questa Corte, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con

rinvio al giudice civile dell’appello competente per valore sul punto relativo al

rigetto dell’appello proposto dalla parte civile

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso della parte civile quale esercente la potestà genitoriale sulla minore i n proprio e

annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con riferimento alla predetta

parte civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore

in grado d’appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per

questo grado di legittimità. Rigetta i ricorsi degli imputati

che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna,

inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute

nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in euro 3.686 in favore di ….

e in euro 3.686 in favore di nonché in € 4.350 in favore di in euro 4.350 in favore di ….

e in euro 4.350 in favore di…. oltre per tutte le parti accessori di legge.

Così deciso il 01/07/2025