E’ stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due all’avvocato d’ufficio di un indagato per diffamazione a mezzo stampa che, anziché prestare acquiescenza alla richiesta di archiviazione del PM, “si opponeva alla richiesta di archiviazione esprimendo l’opinione per la quale il giudice ex art. 409 c.p.p. avrebbe dovuto “imporre la imputazione coattiva” non potendo essere accolta la richiesta dell’accusa.”.

Venuto a conoscenza di ciò, l’indagato nominava altro legale di fiducia, presentando un esposto disciplinare nei confronti del citato legale.

Si leggono nella decisione del CNF le seguenti, condivisibili, affermazioni: ” Il difensore, sia esso d’ufficio o di fiducia, che ha cognizione della responsabilità del proprio cliente, ovvero si rende conto della infondatezza, in fatto o in diritto, delle richieste “assolutorie” provenienti dall’accusa, non è tenuto, se tanto sia di nocumento al proprio cliente, ad opporsi a queste, e dove non si senta in condizione di avallare una richiesta infondata non ha altra alternativa che rinunziare al mandato, astenendosi dal compiere attività contrarie all’interesse del proprio cliente.”.


95/10 R.G. RD n. 165/11

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

– Avv. Piero Guido ALPA Presidente

– Avv. Susanna PISANO Segretario f.f.

– Avv. Carlo ALLORIO Componente

– Avv. Paolo BERRUTI “

– Avv. Antonio DAMASCELLI “

– Avv. Lucio Del PAGGIO “

– Avv. Federico FERINA “

– Avv. Enrico MERLI “

– Avv. Aldo MORLINO “

– Avv. Claudio NERI “

– Avv. Andrea PASQUALIN “

– Avv. Giuseppe PICCHIONI “

– Avv. Michele SALAZAR “

– Avv. Ettore TACCHINI “

con l’intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella

persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati ha emesso la

seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dall’Avv. M. D. G. G. avverso la decisione in data 10.06.2009,

con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro le ha inflitto la

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi

due;

la ricorrente, avv. M. D. G. G. è comparsa personalmente;

Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Aldo Morlino;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTO

Lo 07.07.2006 perveniva al COA di Catanzaro esposto a firma del sig. L. S. con il

quale lo stesso chiedeva valutarsi il comportamento dell’avvocato M. D. G. G., a

suo parere, non conforme a quello di chi rivesta la qualifica di difensore. La vicenda

traeva origine da una querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa della

quale lo S. era stato oggetto a causa del contenuto di un articolo a sua firma

pubblicato sul quotidiano “Gazzetta del Sud” presso cui prestava la sua attività

lavorativa. Riferiva che, a seguito di richiesta di archiviazione per infondatezza della

notizia di reato avanzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, il G.I.P.

ritenendo di non poter accogliere la richiesta fissava udienza camerale per la quale

veniva nominato suo difensore d’ufficio l’avvocato M. D. G. G.. Una volta venuto a

conoscenza, a seguito della notifica della fissazione dell’udienza camerale, della

pendenza del procedimento, si premurava di prendere visione del contenuto del

fascicolo processuale ed in tale occasione rinveniva una memoria diretta al Giudice

per l’udienza preliminare, sottoscritta dal professionista, con la quale la G.,

premettendo di essere stata nominata difensore d’ufficio, si opponeva alla richiesta

di archiviazione esprimendo l’opinione per la quale il giudice ex art. 409 c.p.p.

avrebbe dovuto “imporre la imputazione coattiva” non potendo essere accolta la

richiesta dell’accusa. A seguito di tanto il signor S., dopo aver immediatamente

revocato il professionista, si determinava a presentare l’esposto al C.O.A. di

Catanzaro.

Nella stessa data del deposito dell’esposto, il Presidente dell’Ordine degli avvocati

di Catanzaro nominava quale relatore il Consigliere Caridi. Questi, con nota datata

12.07.2006, invitava l’avvocato M. D. G. G. a fornire controdeduzioni in relazione

all’esposto presentato nei suoi confronti.

Nella seduta dello 07.04.2008 il C.O.A. deliberava l’apertura di procedimento

disciplinare “per violazione degli artt. 6, 7 e 38 del Codice deontologico, per essersi

opposta alla richiesta di archiviazione del P.M. richiedendo in danno di L. S.

l’imputazione coatta al G.I.P., venendo così meno ai principi di lealtà, correttezza e

fedeltà”.

Con nota protocollata lo 06.05.2008, l’incolpata aveva prodotto le sue

controdeduzioni precisando di non aver mai presentato richiesta di opposizione

2all’archiviazione e sostenendo che la contestazione del fatto e la violazione

deontologica erano insussistenti per mancata corrispondenza tra quanto in essa

rappresentato e quanto avvenuto. Chiedeva l’archiviazione del procedimento

disciplinare.

Il C.O.A., in data 14.10.2008, provvedeva a far notificare l’incolpazione,

contestualmente citando la parte per la comparizione alla seduta del successivo 30

ottobre. In tale seduta il procedimento per impedimento dell’incolpato e su sua

richiesta veniva differito alla seduta del 27 gennaio 2009 e successivamente per

impedimento del relatore nuovamente rinviato al 24.03.2009.

Nelle more, in data 12.03.2009, con provvedimento presidenziale il relatore, Avv.

Giovanni Caridi, era sostituito con l’Avvocato Teresa Matacera.

All’udienza del 24.03.2009, presenti personalmente l’incolpato che ribadiva di aver

assolto al proprio mandato correttamente e quindi chiedeva pronunziarsi sentenza

di non luogo a procedere e l’esponente che, precisando di non essere mai stato

contattato dall’avvocato G., produceva la memoria redatta dal professionista di cui

chiedeva l’acquisizione, il C.O.A. riservava ogni decisione fissando nuova seduta

per il 10.06.2009. In tale udienza, riconosciuta la responsabilità deontologica in

capo all’incolpata, veniva alla stessa irrogata la sanzione della sospensione

dall’esercizio della professione per mesi 2.

Depositata la decisione in data 28 dicembre 2009, la stessa veniva notificata al

professionista ed al P.M. in data 30 dicembre 2009.

Avverso tale decisione, con atto depositato in data 11.01.2010, proponeva ricorso

l’avvocato M. D. G. G. rilevando che nella vicenda che la riguardava non si era

verificata alcuna violazione dei doveri inerenti il mandato di difensore di ufficio non

essendo previsto alcun obbligo di informazione del cliente sulle iniziative difensive

intraprese. Rappresentava, inoltre, che affinché potesse configurarsi la violazione

delle norme deontologiche contestatele bisognava che l’indagato avesse contattato

il difensore o per la conferma della difesa di ufficio o per il conferimento di mandato

fiduciario cosicché, mancando questo passaggio, il difensore di ufficio potrebbe al

più rispondere, ex art. 38, laddove non compia tempestivamente la propria attività,

ovvero abbandoni ingiustificatamente la difesa. Ipotesi questa non verificatasi nella

specie. Nel merito rilevava che le memorie erano state depositate per la

3celebrazione dell’udienza preliminare cosicché ella giammai si sarebbe potuta

opporre alla richiesta di archiviazione. Rilevava, inoltre, che la revoca dell’incarico

era avvenuta nella stessa mattina della celebrazione dell’udienza. Rappresentava,

infine, la totale assenza di qualsivoglia danno economico per il cliente avendo ella

rinunciato alle proprie spettanze per l’attività svolta.

Chiedeva che, in riforma dell’impugnata decisione, fosse pronunciato il suo

proscioglimento.

In data 01.04.2011 l’Avv. D. G. G. presentava memoria con la quale pur

riportandosi all’atto di appello sottolineava l’insussistenza delle violazioni

deontologiche contestategli, nonché l’infondatezza degli addebiti essendo stata ella

nominata difensore solo per l’udienza preliminare e non anche nella fase delle

indagini preliminari e la mancanza di danno per l’assistito in relazione all’attività

svolta.

Pervenuto il fascicolo al C.N.F., si provvedeva alla fissazione dell’udienza di

trattazione di cui era dato avviso alle parti.

All’odierna udienza le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La ricorrente eccepisce che non si sarebbe verificata alcuna violazione di norme

deontologiche, dal momento che Ella non sarebbe stata contattata dall’indagato per

la conferma della difesa d’ufficio ovvero per il conferimento di mandato fiduciario.

Orbene, bisogna preliminarmente chiarire che il mandato di difensore d’ufficio per

espletare a pieno i suoi effetti non abbisogna di alcuna conferma, peraltro insita

nella mancata trasformazione dell’incarico in fiduciario, ovvero nella mancata

comunicazione di nomina di altro difensore di fiducia. Cosicché, in mancanza di tali

atti, il difensore è comunque soggetto a tutti gli obblighi gravanti su di esso in

ragione della sua funzione, ivi compreso quello di lealtà e correttezza e fedeltà,al

mandato ed, in particolare, di comunicare al cliente le iniziative difensive maturate,

specie quando queste, contrastando con un interesse immediato del cliente,

seppure per lui più garantiste, potrebbero, in linea teorica, contenere un potenziale

elemento di danno, da individuarsi anche in un prolungamento dei tempi di

definizione.

4Nella specie era stato richiesto dal P.M. emissione di provvedimento di

archiviazione, a cui la difesa, nell’interesse del proprio assistito, avrebbe dovuto

fare acquiescenza e non certamente, come accaduto, sollecitare i poteri del Giudice

per una “imposizione” di “imputazione coatta”. Il deposito di una memoria per

l’udienza camerale fissata a seguito del mancato accoglimento della richiesta di

archiviazione, con la quale si sollecitava il giudice all’esercizio di poteri a lui riservati

e contrastanti con l’interesse immediato del cliente, concretizzava, di fatto, una

opposizione alla richiesta di archiviazione in aperta violazione dei canoni

deontologici. A nulla rileva che la revoca dell’incarico sia avvenuta lo stesso giorno

dell’udienza, ovvero prima della celebrazione della camera di consiglio, dal

momento che la condotta lesiva dei canoni deontologici era stata posta in essere

già giorni prima, e precisamente con il deposito della memoria avvenuto 05.06.2006

per l’udienza del successivo giorno 08 giugno. Allo stesso modo di alcun pregio si

rileva la considerazione che il professionista non si fosse fatto retribuire, ovvero

avesse rinunciato alle spettanze per l’attività svolta, in quanto, in una tale ipotesi,

una richiesta economica non avrebbe fatto altro che aggravare la condotta,

aggiungendo alla mancata archiviazione il danno economico. Infatti, il principale

danno arrecato non si individua in quello economico, bensì nell’avere, attraverso la

memoria, sollecitato i poteri spettanti d’ufficio al giudice.

Il difensore, sia esso d’ufficio o di fiducia, che ha cognizione della responsabilità

del proprio cliente, ovvero si rende conto della infondatezza, in fatto o in diritto, delle

richieste “assolutorie” provenienti dall’accusa, non è tenuto, se tanto sia di

nocumento al proprio cliente, ad opporsi a queste, e dove non si senta in

condizione di avallare una richiesta infondata non ha altra alternativa che rinunziare

al mandato, astenendosi dal compiere attività contrarie all’interesse del proprio

cliente.

Correttamente, dunque, il C.O.A. di Catanzaro, in considerazione degli elementi

di fatto risultanti dagli atti, ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio

della professione nel minimo edittale, che conseguentemente merita di essere

confermata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;

5visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D.

22.01.1934, n. 37;

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 28.04.2011

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE

f.to avv. Susanna Pisano f.to Prof. avv. Piero Guido Alpa

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 14 Novembre 2011

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all’originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

avv. Andrea Mascherin