Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 22 luglio 2025
NON È ILLEGITTIMA LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO NELLA PARTE IN CUI RICHIEDE LA
CERTIFICAZIONE CONSOLARE, PER I REDDITI PRODOTTI
ALL’ESTERO, AL CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE
ALL’UNIONE EUROPEA ANCHE SE RESIDENTE IN ITALIA
Con la sentenza numero 119, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di
Firenze, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della disposizione che
impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di corredare
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata
dall’Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, avuto
riguardo ai redditi prodotti all’estero.
La ratio dell’aggravio documentale è stata individuata, in precedenti pronunce della
stessa Corte, nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica
complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che chiedono
di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati
di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica
certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio
di plurime certificazioni.
Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione
europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche
protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi
prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare.L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non
abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non
soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive.
Roma, 22 luglio 2025