Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 22 luglio 2025

NON È ILLEGITTIMA LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO A SPESE

DELLO STATO NELLA PARTE IN CUI RICHIEDE LA

CERTIFICAZIONE CONSOLARE, PER I REDDITI PRODOTTI

ALL’ESTERO, AL CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE

ALL’UNIONE EUROPEA ANCHE SE RESIDENTE IN ITALIA

Con la sentenza numero 119, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di

Firenze, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della disposizione che

impone, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, di corredare

l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la certificazione rilasciata

dall’Ufficio consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza, avuto

riguardo ai redditi prodotti all’estero.

La ratio dell’aggravio documentale è stata individuata, in precedenti pronunce della

stessa Corte, nella necessità di conoscere in tempi brevi la consistenza economica

complessiva dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che chiedono

di essere ammessi al beneficio. Al contempo, la previsione consente agli interessati

di rivolgersi agli uffici consolari presenti nel territorio italiano, per ottenere un’unica

certificazione, anziché alle amministrazioni dello Stato di competenza, per il rilascio

di plurime certificazioni.

Tale ratio non viene meno se il cittadino di Stato non appartenente all’Unione

europea che richiede il beneficio sia residente in Italia, poiché la residenza, anche

protratta, nel nostro Paese non fa venir meno l’interesse alla verifica dei redditi

prodotti all’estero, e con essa la necessità della certificazione consolare.L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è condizionata, infatti, alla “non

abbienza” del richiedente, e tale nozione comprende qualsiasi risorsa economica, non

soltanto i redditi da lavoro, che di regola sono prodotti nel luogo in cui si vive.

Roma, 22 luglio 2025