Riportiamo il testo della sentenza 107/2025, con la quale la Consulta ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 385 cp dal Tribunale di Pisa.

La norma, per diritto vivente, si applica anche all’indagato, pur un mancanza di un esplicito riferimento testuale a tale figura processuale.

Spiegano gli Ermellini che: “… la disposizione deve essere letta alla luce del codice linguistico tecnico del tempo della sua adozione, attribuendo al termine «imputato» il significato proprio del contesto temporale in cui è stato utilizzato dal legislatore. Il codice linguistico conferito al termine «imputato» va contestualizzato e letto tenendo presente che esso all’epoca includeva il soggetto che, sempre sulla base delle disposizioni normative pertinenti, oggi ricomprende anche il soggetto indagato.

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CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 107/2025

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente – Redattore

AMOROSO PATRONI GRIFFI

Camera di Consiglio del 09/06/2025 09/06/2025

Decisione del

Deposito del 15/07/2025

Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 385, terzo comma, del codice penale.

Massime:

Atti decisi: ord. 179/2024

SENTENZA N. 107

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano

PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo

PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE

ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI,

Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 385, terzo comma, del codice penale, promosso dal

Tribunale ordinario di Pisa, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico

di H. D. con ordinanza del 18 marzo 2024, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2024.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.

Ritenuto in fatto

  1. Con ordinanza del 18 marzo 2024, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario

di Pisa, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all’art. 25 della Costituzione, dell’art. 385, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui

prevede, secondo il diritto vivente, che l’indagato possa essere punito per l’evasione dal regime degli arresti

domiciliari, nonostante la lettera della norma faccia riferimento esclusivamente all’imputato.

1.1. Il giudice rimettente, investito del processo penale nei confronti di persona imputata del reato di cui

all’art. 385 cod. pen. di evasione dagli arresti domiciliari, espone che H. D., a seguito dell’arresto in

flagranza avvenuto in data 14 dicembre 2019, in attesa del giudizio di convalida, era stato sottoposto agli

arresti domiciliari presso l’abitazione del fratello e, in data 16 dicembre 2019, in occasione di attività di

notificazione da parte della polizia giudiziaria, gli operanti ne avevano accertato l’assenza ingiustificata

dall’abitazione per un periodo di tempo significativo.

Nei confronti dell’imputato, con riferimento al procedimento penale per il quale il pubblico ministero

aveva disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida, al momento dell’evasione non era

stata ancora esercitata l’azione penale, essendo stata fissata, in data 17 dicembre 2019, l’udienza di

convalida innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pistoia per i reati oggetto

del suddetto arresto in flagranza e nessun decreto di vocatio in ius

era stato emesso.

Sottolinea, dunque, il giudice a quo

che la posizione di H. D. nel procedimento per il quale era stato

ristretto, al momento dell’evasione, era quella di «persona sottoposta alle indagini preliminari» e non di

«imputato».

1.2.– Tanto premesso, il rimettente rileva che, in base al diritto vivente, il terzo comma dell’art. 385 cod.

pen. viene applicato anche all’evasione dagli arresti domiciliari della persona sottoposta alle indagini

preliminari, pur se la disposizione parla unicamente di «imputato».

Il giudice a quo

rammenta che il censurato terzo comma è stato sostituito dall’art. 29 della legge 12

agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e

dei provvedimenti di sequestro – Misure alternative alla carcerazione preventiva), in epoca antecedente alla

riforma del codice di rito che ha introdotto la figura della persona sottoposta alle indagini preliminari, prima

di allora non esistente. L’art. 78 del codice di rito previgente, infatti, stabiliva che «[a]ssume la qualità di

imputato chi, anche senza ordine dell’autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa

ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato».

Egli si dice consapevole del fatto che il diritto vivente si ispiri ad una ratio

storica e risponda a esigenze

di continuità della norma, in difetto di modifiche della disposizione a seguito dell’introduzione della figura

dell’indagato.

Dirimente sarebbe, però, la considerazione che la lettera della disposizione censurata precluderebbe

un’interpretazione estensiva, in quanto essa non prevede quale soggetto attivo anche l’indagato, ingenerando

in tal modo una distinzione tra le due posizioni (imputato e indagato), con riferimento alle quali non

apparirebbe plausibile il ricorso all’interpretazione estensiva, atteso che, nell’ambito della portata semantica

del concetto di imputato, non potrebbe essere incluso anche quello di indagato.Né tali sostantivi («indagato», «imputato») potrebbero affondare il loro significato nel linguaggio

comune o in mutevoli esegesi semantiche, essendo, propriamente ed esclusivamente, definiti dal linguaggio

tecnico del codice di procedura penale. Al riguardo, l’art. 60, comma 1, del vigente codice di procedura

penale, dispone che assume la qualità di «imputato» colui nei confronti del quale è esercitata l’azione penale

e, di conseguenza, prima di tale momento, il soggetto nei cui confronti sono svolti accertamenti penali

ricopre il ruolo di «indagato». Questa differenziazione imporrebbe che il significato dell’elemento

costitutivo «imputato», quale soggetto attivo del reato di cui all’art. 385, terzo comma, cod. pen., debba

essere rinvenuto nella normativa processuale vigente, la quale distingue nettamente tale figura da quella

dell’«indagato», determinando, letteralmente, l’irrilevanza penale dei fatti commessi dall’indagato in

ragione dell’assenza di una espressa previsione normativa. In un contesto semantico come quello

rappresentato, far rientrare nella categoria di «imputato» anche la figura dell’«indagato» configurerebbe,

in malam partem

infatti, un’operazione analogica .

Né – prosegue il rimettente – la prospettazione potrebbe essere smentita dall’obiezione secondo cui, in

base alla normativa penale sostanziale, vi sarebbe identità tra imputato e indagato. E ciò in quanto si

tratterebbe non di concetti comuni, ma di concetti tecnici, chiaramente ed esclusivamente definiti dal codice

di procedura penale vigente, che non trovano altre definizioni né nel codice penale, né in altre «branche del

sapere». Né potrebbero essere equiparati a quei concetti, ugualmente tecnici, ma utilizzati dal legislatore

penale sostanziale in senso atecnico, in quanto le categorie di imputato e di indagato sarebbero nettamente

ed esclusivamente definite dal codice di rito e, al di là di tale collocazione, non si rinverrebbero altrove altri

significati.

D’altronde – si prosegue – l’equiparazione tra imputato e indagato voluta dall’art. 61, comma 2, cod.

proc. pen., non sarebbe traslabile a fini sanzionatori, trattandosi di una previsione espressamente in favore

del reo. Tale disposizione avrebbe, infatti, una finalità di garanzia, come si evince non solo dalla rubrica

della norma («Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato»), ma soprattutto dai lavori preparatori – i

quali segnalano l’intento «di superare agevolmente il problema tecnico, di non scarso rilievo, rappresentato

dalla necessità di fare esplicito riferimento all’indiziato o alla persona nei cui confronti vengono compiuti

atti d’indagine ogni volta che, non trattandosi di diritti o garanzie, non fosse risultata applicabile

inequivocamente la disposizione estensiva di cui al comma l» (così testualmente, la relazione al progetto

preliminare del codice di procedura penale, pag. 29) – e dalla stessa legge-delega. Sotto tale ultimo profilo,

si evidenzia che l’attribuzione di una portata sfavorevole al reo potrebbe integrare un’ipotesi di eccesso di

delega atteso che la legge delega ammetteva unicamente estensioni in bonam partem

. L’art. 2, comma 1,

numero 36), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), nel determinare i criteri direttivi, fa, infatti, riferimento

all’«assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del

giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell’udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una

misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione;

estensione delle garanzie previste per l’imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti

suscettibili di utilizzazione probatoria nell’udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori». Si

considera, infine, che, pur a voler attribuire alla norma di cui all’art. 61, comma 2, cod. proc. pen., una

portata generale, anche in malam partem

, la sua estensione al di là della sfera processuale e, quindi, anche

nella dimensione sanzionatoria, in assenza di una espressa previsione, profilerebbe deficit di tassatività e

determinatezza.

E, dunque, il rimettente – pur convinto, da un lato, che il diritto vivente sia correttamente ispirato alla

ratio

del legislatore storico e al ragionevole ed evidente intento pratico di equiparare la posizione

dell’indagato a quella dell’imputato, anche in una razionale prospettiva di continuità, e, dall’altro lato, che la

mancata espressa previsione debba essere ricondotta ad una mera svista del legislatore, la cui volontà

sarebbe invece stata quella di equiparare le due figure – afferma che, in un sistema di legalità formale, di

tassatività e determinatezza, volto a tutelare la libertà di autodeterminazione, la svista del legislatore, che

determina una estensione della punibilità, «non può mai ricadere sull’individuo».Il rimettente sostiene, infine, la superabilità anche della possibile ulteriore obiezione, secondo cui la

dizione di cui all’art. 385, terzo comma, cod. pen., nella parte relativa all’evasione dagli arresti domiciliari,

sarebbe da intendersi come norma meramente ricognitiva, in quanto tale fattispecie sarebbe già ricompresa

nella portata semantica di cui al primo comma. È vero che le espressioni normative «legalmente arrestato» e

«detenuto», contenute nel primo comma della disposizione, ben potrebbero secondo un’interpretazione

estensiva sorretta dal senso comune, che potrebbe equiparare arrestato e detenuto perché entrambi privati

della libertà personale – ricomprendere anche le ipotesi di evasione dell’indagato dagli arresti domiciliari;

tuttavia – obietta il giudice a quo

–, la previsione di cui al primo comma dell’art. 385 cod. pen. dovrebbe

essere necessariamente letta in combinato disposto con quella di cui al terzo comma che, per l’appunto,

prevede l’ipotesi di evasione domiciliare. Una tale enucleazione espressa di evasione dagli arresti

domiciliari, in virtù del principio di conservazione del significato degli enunciati normativi, impedirebbe di

attribuire, alla disposizione di cui al primo comma, il significato estensivo sopra ipotizzato. In altri termini,

sarebbe proprio la presenza del terzo comma a rendere applicabile il primo esclusivamente ai casi di

“evasione dalle sbarre”. Peraltro – prosegue il rimettente –, pur a non voler condividere tale impostazione, e

a voler attribuire al terzo comma valore meramente ricognitivo, la lettura coordinata dei commi primo e

terzo determinerebbe un’incertezza normativa, atteso che, secondo l’ottica estensiva rappresentata, il primo

comma si applicherebbe a ogni evaso (anche all’indagato in regime di arresti domiciliari), mentre il terzo

comma soltanto all’imputato. Si determinerebbe, quindi, un cortocircuito del principio di tassatività e

determinatezza e, in ogni caso, «vi sarebbe sì la previsione del reato, ma non nelle forme espresse», come,

invece, viene «richiesto dal principio di legalità formale».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

2.1.– Secondo una prima eccezione, il giudice, al fine di assolvere l’imputato, ben avrebbe potuto

percorrere l’opzione interpretativa che considera costituzionalmente imposta, invece di quella indicata dalla

giurisprudenza, che giuridicamente non lo vincola, rimanendo egli libero nell’interpretazione della norma,

giusta l’art. 101, secondo comma, Cost., senza alcun obbligo di sottoporre a questa Corte questioni di

legittimità costituzionale.

Una seconda eccezione di inammissibilità è rivolta all’asserito difetto di rilevanza.

Per quanto sostenuto dallo stesso rimettente, la penale responsabilità dell’imputato potrebbe derivare, in

tesi, già dal primo comma dell’art. 385 cod. pen.

Essendo oggetto dell’incidente di costituzionalità unicamente il successivo terzo comma, quand’anche

venisse accolta la questione nei termini prospettati dal rimettente – e venisse quindi dichiarata l’illegittimità

costituzionale, in parte qua

, di tale disposizione, – si riespanderebbe la vocazione incriminatrice del primo

comma che, come espressamente ammesso nella stessa ordinanza di rimessione, genericamente riferendosi a

chi, «legalmente arrestato o detenuto», evade, ben potrebbe ricomprendere anche le ipotesi di evasione

dell’indagato dagli arresti domiciliari.

Sempre in punto di ammissibilità, sotto il diverso profilo del difetto di motivazione viene segnalato,

infine, che il giudice a quo

si limiterebbe a un generico richiamo a un consolidato diritto vivente, senza dare

in alcun modo conto del ragionamento a esso sotteso e dell’esegesi formatasi nella giurisprudenza

nomofilattica sul rapporto tra il primo e il terzo comma dell’art. 385 cod. pen.

2.2.– La questione sollevata sarebbe, comunque, non fondata.

Innanzitutto, il ragionamento sviluppato nell’ordinanza di rimessione si baserebbe su una premessa non

corretta e, cioè, la convinzione che il diritto positivo non preveda in modo espresso l’incriminazione

dell’indagato, ma soltanto quella dell’imputato.Non si terrebbe, però, in adeguato conto che l’art. 61 cod. proc. pen., dopo aver disposto, al comma 1,

che «[i] diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari», al

comma 2 prevede espressamente che a quest’ultima persona «si estende ogni altra disposizione relativa

all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

Il giudice a quo

, pur confrontandosi con tale dato normativo, svilupperebbe argomentazioni non

convincenti. Egli, da un lato, afferma che l’art. 61 cod. proc. pen. costituirebbe una previsione espressiva del

principio del favor rei

, come evincibile, tra l’altro, dalla rubrica, con la conseguenza che non potrebbe essere

evocato per un’ermeneusi la cui ratio

è sfavorevole al reo; dall’altro lato, sostiene che la sua natura di norma

processuale ne precluderebbe l’applicazione anche nell’ambito del diritto penale sostanziale, ravvisandosi,

altrimenti, rischi in punto di tassatività e determinatezza.

A tale impostazione l’Avvocatura generale dello Stato muove alcune obiezioni: a) quanto al primo

profilo, a prescindere dall’irrilevanza della rubrica di una disposizione – che non è essa stessa norma –, l’art.

61 cod. proc. pen., pur se, al primo comma, fa espresso riferimento a «diritti» e «garanzie», al secondo

comma si occupa di «ogni altra disposizione», dovendo, quindi, con tale locuzione necessariamente

intendersi altre disposizioni, diverse da quelle riferite a diritti e garanzie di cui al comma precedente; con la

conseguenza che essa potrebbe senza dubbio applicarsi anche all’art. 385 cod. pen. e, in generale, alle norme

incriminatrici soggettivamente orientate nei confronti dell’imputato; b) quanto al secondo profilo, la

circostanza che la disposizione sia contenuta nel codice di rito non implicherebbe che questa sia

insuscettibile di soddisfare il principio di legalità in materia penale sostanziale; questo richiede che sia una

norma di legge a prevedere l’incriminazione, con la conseguenza che l’equiparazione tra imputato e

indagato, anche ai fini dell’incriminazione ex art. 385 cod. pen., avrebbe, dunque, copertura normativa di

rango primario, a nulla rilevando che essa sia collocata nel codice di rito anziché in quello sostanziale.

Ciò premesso, la difesa statale si sofferma sulla complessiva incoerenza logica del ragionamento

sviluppato dal giudice rimettente.

Egli, infatti, per un verso, sostiene che, per accertare il rispetto del principio di legalità in materia

penale, sia necessario interpretare le disposizioni valorizzando prioritariamente il canone ermeneutico della

letteralità, tanto che, pur dando egli stesso atto dell’evidente ratio

sottesa all’art. 385 cod. pen., che

spingerebbe verso una possibile interpretazione nel senso della assimilazione indagato-imputato, ne chiede

la declaratoria di illegittimità costituzionale sulla base del mero dato letterale, senza utilizzare altri criteri.

Per altro verso, però, all’atto dell’esegesi dell’art. 61, comma 2, cod. proc. pen., fa ricorso ad altri canoni

ermeneutici, in particolare al criterio storico e alla ricerca della ratio legis

, sostenendo che, al di là del dato

letterale, l’interpretazione storica della disposizione renderebbe evidente la ratio in bonam partem

di

estensione di diritti e garanzie dell’imputato all’indagato.

Il rimettente, nella prospettazione della questione, cadrebbe, quindi, in palese contraddizione. Delle due

l’una: o si privilegia un’interpretazione puramente oggettiva e letterale, che induce a sollevare dubbi di

legittimità costituzionale dell’art. 385 cod. pen., e allora viene in aiuto l’art. 61, comma 2, cod. proc. pen.,

che soddisfa il principio di legalità quanto all’equiparazione tra indagato e imputato anche nella prospettiva

del reato di evasione; oppure si privilegia un’interpretazione più aperta anche a criteri esegetici diversi da

quello letterale (e, segnatamente, al criterio storico della ricerca della volontà della legge), con la

conseguenza che rileva l’innegabile voluntas legis

sottesa al terzo comma dell’art. 385 cod. pen. –

riconosciuta dallo stesso giudice rimettente – di sanzionare anche l’indagato e non solo l’imputato.

Sotto un distinto profilo, si osserva che, anche qualora si dovesse convenire con il giudice a quo

sulla

mancanza di un’espressa previsione di norma primaria che equipara indagato e imputato ai fini

dell’incriminazione ex art. 385 cod. pen., la questione sollevata sarebbe comunque non fondata, in quanto il

termine «imputato» nel terzo comma sarebbe chiaramente utilizzato in senso atecnico, come emerge dalla

ratio legissostenuta dallo stesso giudice rimettente.A supporto di tale tesi vengono svolte alcune specifiche argomentazioni: a) il comma censurato è stato

inserito nella disposizione in esame nel 1982, con l’art. 29 della legge n. 532 del 1982, ossia nella vigenza

del precedente codice di rito, cui era del tutto sconosciuta la figura dell’indagato: la mancata equiparazione –

come sostenuto dallo stesso rimettente – sarebbe, in realtà, dovuta unicamente ad una svista del legislatore;

  1. b) l’utilizzo atecnico del termine «imputato» si rinverrebbe in varie disposizioni del codice di rito, riferibili

chiaramente anche all’indagato, quale, ad esempio, l’art. 303, comma 3, cod. proc. pen., sui limiti massimi

di custodia cautelare nella fase antecedente al decreto di rinvio a giudizio (e quindi fisiologicamente

riferibile all’indagato).

Infine, viene confutato l’argomento del giudice rimettente secondo cui l’inserimento del terzo comma

nell’art. 385 cod. pen. impedirebbe di interpretare il primo comma nel senso della sua applicazione anche

all’ipotesi di evasione dai domiciliari commessa dall’indagato. E ciò, innanzitutto, perché non si potrebbe

del tutto escludere che una disposizione (il predetto terzo comma) sia effettivamente destinata ad avere una

portata unicamente ricognitiva, adottata quindi dal legislatore al fine di agevolare una corretta

interpretazione della disposizione precedente. Inoltre, l’interpretazione (specie quella storica) di una

disposizione non potrebbe essere effettuata a mezzo di un’altra disposizione alla prima cronologicamente

successiva, in quanto lo spirito della legge va valutato considerando, al più, il quadro normativo previgente,

non quello successivo. Pertanto, se il primo comma poteva di per sé senz’altro includere anche la punizione

dell’indagato che evade dai domiciliari, non sarebbe revocabile in dubbio tale approdo ermeneutico in

ragione di una disposizione successiva. Infine, se si adottasse il diverso canone dell’interpretazione

sistematica, dando così valore anche alla disposizione successivamente intervenuta, la non fondatezza della

questione sarebbe agevolmente sostenibile prendendo in considerazione le molteplici ipotesi in cui il

legislatore ha fatto ricorso al medesimo utilizzo atecnico del termine imputato rivolgendosi anche

all’indagato (come nell’esempio, richiamato in precedenza, dell’art. 303, comma 3, cod. proc. pen.).

In chiusura, viene sottolineato che lo stesso giudice a quo

condurrebbe l’eventuale accoglimento della questione sollevata.

afferma l’irragionevolezza e l’irrazionalità cui

L’evasione domiciliare è un reato che strutturalmente ben si concilia con la figura dell’indagato,

potendo la cautela essere applicata ben prima dell’esercizio dell’azione penale. L’accoglimento della

questione renderebbe la violazione della misura cautelare priva di conseguenze penali. Il che sarebbe

manifestamente irragionevole di per sé, e doppiamente lo sarebbe considerando che il medesimo fatto

criminoso andrebbe punito o meno a seconda che esso si verifichi prima o dopo il deposito della richiesta di

rinvio a giudizio, sulla base, cioè, di un elemento discretivo che nulla aggiunge in punto di offensività del

fatto criminoso e che in nessun modo potrebbe venire in rilievo nella prospettiva dell’elemento soggettivo

del reato. L’irragionevolezza di tale risultato si apprezzerebbe ancor più dal confronto con la giurisprudenza

della Corte di cassazione dedicata al primo comma dell’art. 385 cod. pen., la quale reputa punibile a titolo di

evasione il soggetto che, pur non ancora raggiunto da un provvedimento giudiziario, sia stato arrestato in

flagranza dalla polizia giudiziaria, come pure dalla lettura di altre disposizioni operata dalla suprema Corte,

quale, ad esempio, il successivo art. 386 cod. pen., costantemente interpretato nel senso di una sua

applicazione anche all’ipotesi di procurata evasione dai domiciliari.

Considerato in diritto

  1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 179 del 2024), il Tribunale di Pisa, sezione penale,

in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25

Cost. per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza, dell’art. 385, terzo comma, cod. pen.,

nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l’indagato possa essere punito per l’evasione dal

regime degli arresti domiciliari, nonostante la lettera della disposizione faccia riferimento esclusivamente

all’imputato.2.– Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.– Innanzitutto, si sostiene che il giudice rimettente ben avrebbe potuto percorrere l’opzione

interpretativa considerata da lui stesso costituzionalmente imposta e non quella indicata dalla giurisprudenza

nomofilattica, che giuridicamente non lo vincola, rimanendo egli libero di interpretare la disposizione, ex

art. 101, secondo comma, Cost., senza alcun obbligo di sottoporre a questa Corte questioni di legittimità

costituzionale.

Con l’ulteriore conseguenza che avrebbe potuto assolvere l’imputato, come egli reputava corretto,

proprio perché non vincolato dall’asserito diritto vivente.

L’eccezione si fonda sulla considerazione della portata non vincolante delle pronunce della Corte di

cassazione; considerazione che, se pure corretta, non tiene conto del fatto che, per costante giurisprudenza

costituzionale, in presenza di un diritto vivente, il giudice a quo

, pur rimanendo libero di non uniformarvisi

e di proporre una sua diversa ricostruzione, ha la facoltà, in via alternativa, di assumere l’interpretazione

censurata in termini di diritto vivente e, su tale presupposto, richiederne il controllo di compatibilità con i

parametri costituzionali evocati (tra le ultime, sentenze n. 38 del 2024 e n. 243 del 2022).

Per quanto concerne, poi, il diverso profilo del conseguente difetto di rilevanza della questione per

mancata incidenza sulla concreta definizione del procedimento a quo

, in ragione del fatto che, discostandosi

dal diritto vivente, si poteva giungere all’assoluzione dell’imputato, si rammenta che «[p]er costante

giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale

sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo

e che

la pronuncia di accoglimento possa incidere sull’esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto

sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che

occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull’esito del processo medesimo (ex plurimis

, sentenze n. 25 del 2024, n. 164 del 2023, n. 19 del 2022 e n. 247 del 2021). Ciò, in quanto il presupposto

della rilevanza non si identifica nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (tra le

altre, sentenze n. 151 del 2023, n. 88 del 2022 e n. 172 del 2021)» (sentenza n. 135 del 2024).

2.2.– Ulteriore eccezione si incentra sul difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del diritto

vivente, non ritenendosi «esattamente compendiato il ragionamento sotteso al diritto vivente richiamato;

parimenti, del tutto inesplorato rimane il tema dell’esegesi formatasi nella giurisprudenza nomofilattica

quanto alla natura e al rapporto esistente tra comma 1 e comma 3 dell’art. 385 c.p.».

In realtà, il rimettente si confronta in maniera puntuale con le diverse argomentazioni sottese alla lettura

adottata dal diritto vivente, tra l’altro dicendosi ben consapevole del fatto che esso si ispiri a una lettura

“storica” della disposizione censurata e risponda al ragionevole intento di equiparare la posizione

dell’indagato a quella dell’imputato, in risposta alla sua mancata modifica a seguito dell’introduzione della

figura dell’indagato; ma esclude che ciò possa giustificare il superamento della lettera della disposizione.

Così come si sofferma specificatamente sui rapporti tra il primo e il terzo comma dell’art. 385 cod. pen.,

ammettendo che il primo comma potrebbe ricomprendere le ipotesi di evasione dell’indagato dagli arresti

domiciliari, in quanto nelle nozioni di «legalmente arrestato» e «detenuto» ivi utilizzate potrebbe rientrare

pure la privazione della libertà personale nell’ambito della propria abitazione, essendo sia l’arresto che la

detenzione correlati alla compressione della libertà personale realizzabile anche mediante la restrizione

domiciliare. A tale conclusione osterebbe, però, proprio il terzo comma che, per l’appunto, prevede l’ipotesi

di evasione domiciliare. Una tale enucleazione espressa di evasione dagli arresti domiciliari, in virtù del

principio di conservazione del significato degli enunciati normativi, impedirebbe che alla disposizione di cui

al primo comma possa essere attribuito il significato estensivo sopra ipotizzato.

Tale profilo, peraltro, attiene al merito della questione e non inficia la sua ammissibilità.3. Nel merito, la questione non è fondata.

  1. L’art. 385 cod. pen., al primo comma, dispone che «[c]hiunque, essendo legalmente arrestato o

detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni», mentre il censurato terzo comma

stabilisce che «[l]e disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto

nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato

ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale».

Il rimettente si duole del fatto che il terzo comma, per come interpretato dal diritto vivente, sia applicato

anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari nonostante la disposizione faccia espresso riferimento

al solo imputato.

  1. L’articolo censurato ha subito diverse modifiche e, per quello che qui interessa, il terzo comma, da

ultimo, è stato sostituito dall’art. 29 della legge n. 532 del 1982, che ha aggiunto la previsione relativa

all’imputato «in stato di arresto nella propria abitazione o altro luogo designato nel provvedimento»,

acquisendo la formulazione attuale.

All’epoca della sostituzione del terzo comma dell’art. 385 cod. pen. era vigente il vecchio codice di

procedura penale del 1930, che non contemplava la figura della «persona sottoposta alle indagini».

Era, infatti, previsto unicamente lo status di imputato.

5.1. A norma dell’art. 78 del previgente codice di rito, «[a]ssume[va] la qualità di imputato chi, anche

senza ordine dell’Autorità giudiziaria, è posto in stato d’arresto a disposizione di questa ovvero colui al

quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato».

Imputato era, dunque, colui il quale fosse risultato indiziato di reità in qualsiasi fase del procedimento,

compresa quella delle indagini. L’assunzione dello specifico status richiedeva dati conoscitivi, anche non

particolarmente qualificati, idonei a far ipotizzare il coinvolgimento dell’individuo nei fatti per i quali era

stato aperto un procedimento.

Tale assetto derivava, naturalmente, quale premessa logico-sistematica, dall’inesistenza di una scissione

tra la fase delle indagini preliminari e quella successiva all’esercizio dell’azione penale, cui è correlata

l’attuale distinzione tra indagato e imputato.

5.2. Quando ha introdotto la disposizione censurata, il legislatore del 1982 non poteva che fare

riferimento alla nozione di imputato prevista, nel codice di rito del 1930 all’epoca vigente, essendo del tutto

sconosciuta – come si è detto – la figura della persona sottoposta alle indagini.

È solo con il codice Pisapia-Vassalli del 1988 che si introduce tale figura, correlata alla distinzione, in

quella riforma, tra la fase delle indagini preliminari, tesa a verificare la configurazione di un reato e la sua

attribuzione a uno o più soggetti, e la fase processuale in senso stretto, in cui il pubblico ministero esercita

l’azione penale chiedendo l’accertamento giurisdizionale mediante formale imputazione.

Nell’attuale impianto codicistico, la «persona sottoposta alle indagini preliminari» (detta più

comunemente «indagato») è il soggetto nei cui confronti vengono svolte indagini a seguito dell’iscrizione di

un fatto a lui addebitato nel registro delle notitiae criminis

. Tale qualifica permane fino a che il pubblico

ministero non eserciti l’azione penale o fino a che, su iniziativa del pubblico ministero, il procedimento

relativo non venga archiviato dal giudice.

Attualmente, la figura dell’imputato è definita dall’art. 60 cod. proc. pen., a mente del quale tale

qualifica si acquista con l’esercizio dell’azione penale. Il comma 1 di tale articolo dispone che «[a]ssume la

qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizioimmediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’art. 447, comma 1, nel

decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo».

6.– Dunque, il legislatore del 1982, con il termine «imputato» utilizzato nel censurato terzo comma

dell’art. 385 cod. pen. – mutuato, per quanto sopra detto, dal codice di rito del 1930 –, indicava, quale

soggetto attivo del reato, una specifica figura, delimitata in un preciso arco procedimentale. Arco

procedimentale che, per quanto si evince dall’art. 78 del predetto codice, partiva dal primo atto («qualsiasi»)

del procedimento con il quale gli veniva attribuito il reato per cui si procedeva.

In tale perimetrazione procedimentale rientrava il soggetto nei cui riguardi venivano svolte le indagini,

e, dunque, il medesimo soggetto che, nell’attuale codice di rito, assume la qualifica di «persona sottoposta

alle indagini».

Nell’originario impianto codicistico, infatti, l’assunzione dello specifico status di imputato – si ricorda –

abbisognava solo di elementi, anche non particolarmente qualificati, idonei a far ipotizzare il

coinvolgimento dell’individuo nei fatti oggetto del procedimento.

È quindi palese che la figura dell’indagato, introdotta dal nuovo codice di rito, rientra in tale nozione e

in tale segmento procedimentale.

Si tratta, cioè, dello stesso soggetto, individuato con un diverso termine.

7.– Contrariamente a quanto paventato dal rimettente, dunque, includere la figura dell’indagato nella

fattispecie incriminatrice dell’art. 385 cod. pen. non richiede il ricorso all’analogia.

Ciò sarebbe, del resto, vietato dal nostro ordinamento, che preclude il ricorso all’analogia in malam

partem

nella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.

nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e – implicitamente – dell’art. 1 cod. pen.

(sentenza n. 447 del 1998). Con la conseguenza che «[i]l divieto di analogia non consente di riferire la

norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce

così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo

legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di

legalità in materia penale, è il testo della legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della

giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie

delle proprie condotte» (sentenza n. 98 del 2021).

Nel caso in esame, invece, la disposizione deve essere letta alla luce del codice linguistico tecnico del

tempo della sua adozione, attribuendo al termine «imputato» il significato proprio del contesto temporale in

cui è stato utilizzato dal legislatore. Il codice linguistico conferito al termine «imputato» va contestualizzato

e letto tenendo presente che esso all’epoca includeva il soggetto che, sempre sulla base delle disposizioni

normative pertinenti, oggi ricomprende anche il soggetto indagato.

Per quanto sin qui esposto, infatti, nel perimetro del termine «imputato», utilizzato all’epoca della

formulazione della disposizione e mutuato dal codice di rito allora vigente, rientra – al di là del nomen

attribuitogli alla luce del nuovo contesto normativo – il soggetto che, secondo il nuovo codice di procedura

penale, assume la denominazione di «indagato».

Sicché nessuna lesione del principio di legalità nei termini dedotti dal rimettente è rinvenibile nella

disposizione censurata e nell’applicazione che correntemente se ne fa.

8.– In conclusione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento

all’art. 25 Cost., dell’art. 385, terzo comma, cod. pen.PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 385, terzo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione

penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA