All’esito dell’udienza del 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno reso la seguente informazione provvisoria: “LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO È APPELLABILE DALLA PARTE CIVILE CHE NON HA CHIESTO LA CITAZIONE A GIUDIZIO DELL’IMPUTATO.”.

Notevoli i riflessi pratici di tale decisione, le cui motivazioni non sono state ancora depositate.

Riportiamo anche il quesito di diritto posto dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione al massimo Consesso nella sua più autorevole composizione: “SE, DOPO LE MODIFICHE DELL’ART. 593 COD. PROC. PEN. AD OPERA DELL’ART. 34, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 10 OTTOBRE 2022, N. 150, LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE PER UN REATO PUNITO CON PENA ALTERNATIVA SIA, AGLI EFFETTI CIVILI, APPELLABILE DALLA PARTE CIVILE CHE NON HA CHIESTO LA CITAZIONE A GIUDIZIO DELL’IMPUTATO OVVERO SOLO RICORRIBILE PER CASSAZIONE”.