La misura precautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può essere disposta dal PM, ex art. 384-bis cpp, solo unitamente a quella dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.
Non è invece possibile applicare il solo divieto di cui sopra, senza il precitato allontanamento.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione – sez. 5 penale – che con sentenza 31704/24 (depositata il 2.8.2024) enuncia il seguente principio: “…la misura precautelare ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen. che il pubblico ministero può disporre, in presenza dei fondati sospetti di pericolo per la persona offesa, non può consistere solo nella misura accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dovendo, in ragione dei principi di tipicità delle misure cautelari, essere disposto l’allontanamento urgente dell’indagato dalla casa familiare della persona offesa, anche nella forme del divieto di rientro, in ragione almeno di una pregressa coabitazione o della probabilità di ripresa della stessa, con esposizione a pericolo della vita e dell’integrità fisica della persona offesa. Solo disposta la misura precautelare principale dell’allontanamento dalla casa familiare il pubblico ministero potrà affiancarvi la misura accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in sè non applicabile autonomamente.”.