Con sentenza 86 del 13 maggio 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 c. 2 c.p., limitatamente all’omessa previsione della possibilità di ridurre la pena fino ad un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità, in considerazione di specie, natura, modalità, mezzi o concrete circostanze del fatto, nonché per la particolare tenuità del pericolo del danno.

Nella vicenda che ha originato tale importante pronuncia, due soggetti avevano prelevato dei prodotti alimentari di scarso valore in un supermercato, commettendo il reato di rapina impropria ai danni del personale dell’esercizio, minacciato e spintonato dai medesimi, poi rinvenuti nelle vicinanze del negozio e quindi processati.

Si riporta, qui di seguito, il comunicato stampa della Corte Costituzionale:

“Introdotta la “valvola di sicurezza” dell’attenuante di lieve entità del fatto anche per il reato di rapina. Con la sentenza n. 86, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, e modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 628, relativo alla rapina c.d. propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante. 
Oggetto del giudizio a quo è l’imputazione di rapina impropria ascritta a due soggetti che avrebbero prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore e sarebbero riusciti a sottrarsi all’intervento del personale dell’esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciati nei pressi dell’esercizio stesso mentre consumavano del pane.

La Corte ha osservato che in simili fattispecie il minimo edittale di pena detentiva per la rapina, dal legislatore innalzato alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il giudice a irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, sicché gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione esigono l’introduzione di una diminuente ad effetto comune, fino ad un terzo, quale “valvola di sicurezza” per i fatti di lieve entità.

Si tratta dell’estensione alla rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione, reato caratterizzato anch’esso dall’elevato minimo edittale di cinque anni di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di minimo impatto, personale e patrimoniale.

La Corte sottolinea che tale estensione consegue sia al principio di uguaglianza, nel trattamento sanzionatorio della rapina e dell’estorsione, sia ai principi di individualizzazione e finalità rieducativa della pena, i quali ostano all’irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto di reato. Roma, 13 maggio 2024″