Si riporta il comunicato 11.3.2024 dell’ Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale.:

“Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell’11 marzo 2024

UN PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE DEL REATO CHE PRESENTI LA PERSONA COME COLPEVOLE LEDE I SUOI DIRITTI FONDAMENTALI

Un provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato, che esprima apprezzamenti

sulla colpevolezza della persona indagata, viola “in maniera eclatante” il suo diritto

costituzionale di difesa e il suo diritto al contraddittorio, oltre che il principio della

presunzione di non colpevolezza.

Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 41, depositata oggi, nella quale è stata

dichiarata non fondata, alle condizioni chiarite nella pronuncia, una questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.

Nel caso all’esame del Tribunale, una persona già sottoposta a indagini era casualmente

venuta a conoscenza di un provvedimento di archiviazione per prescrizione già pronunciato

nei suoi confronti, in cui si affermava, tra l’altro, che le accuse rivolte contro di lei erano

suffragate da molteplici elementi di riscontro, puntualmente elencati. La persona

interessata aveva, quindi, proposto reclamo contro il provvedimento, manifestando al

tempo stesso la propria volontà di rinunciare alla prescrizione.

Il Tribunale di Lecce aveva allora chiesto alla Corte di introdurre un generalizzato obbligo,

a carico del pubblico ministero, di avvisare preventivamente la persona sottoposta alle

indagini dell’eventuale richiesta di archiviazione per prescrizione del reato nei suoi

confronti, in modo da consentirle di rinunciare alla prescrizione e ottenere una pronuncia

che riconosca la sua innocenza.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione. È vero che la Corte ha, in

passato, riconosciuto il diritto dell’imputato a rinunciare alla prescrizione, in seguito

all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Ma tale diritto non

necessariamente deve riconoscersi anche a chi sia soltanto sottoposto a indagini preliminari,

senza che l’ipotesi di reato a suo carico sia mai stata fatta propria dal pubblico ministero.

La Corte ha però ricordato che già durante le indagini preliminari l’interessato dispone dei

mezzi ordinari a difesa della propria reputazione – a cominciare dalla denuncia per calunnia

e/o diffamazione sino all’azione di risarcimento del danno – “contro qualsiasi privato che

lo abbia ingiustamente accusato di avere commesso un reato, nonché contro ogni indebita

utilizzazione, da parte dei media, degli elementi di indagine e dello stesso provvedimento

di archiviazione, così da presentare di fatto la persona come colpevole (…). Inoltre, un

elementare principio di civiltà giuridica impone che tutti gli elementi raccolti dal pubblico

ministero in un’indagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbano sempre

essere oggetto di attenta rivalutazione nell’ambito di eventuali diversi procedimenti (civili,

penali, amministrativi, disciplinari, contabili, di prevenzione) in cui dovessero essere in

seguito utilizzati”, così da assicurare all’interessato in quelle sedi “le più ampie possibilità di

contraddittorio (…), anche mediante la presentazione di prove contrarie”.

Inoltre, il caso specifico all’esame del Tribunale di Lecce – ha proseguito la Corte – è

“emblematico di una specifica patologia”, rappresentata da un provvedimento di

archiviazione per prescrizione che presenta la persona sottoposta alle indagini come

colpevole, senza averle dato alcuna possibilità di difendersi dalle accuse.

In proposito, la Corte ha sottolineato che tanto l’iscrizione nel registro degli indagati,

quanto il provvedimento di archiviazione che chiude le indagini, sono provvedimenti

concepiti dal legislatore come “neutri”, dai quali è erroneo far discendere conseguenze

negative per la reputazione dell’interessato. Se però il provvedimento di archiviazione

esprima giudizi sulla colpevolezza dell’imputato, esso risulterà del tutto indebito, “a fronte

della considerazione che, una volta riscontrato l’avvenuto decorso del termine di

prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti

oggetto della notitia criminis vengono meno”.

Ancora, provvedimenti simili “sono in concreto suscettibili di produrre – ove per qualsiasi

ragione arrivino a conoscenza dei terzi, come spesso accade – gravi pregiudizi alla

reputazione, nonché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, delle persone

interessate. Ciò che, in ipotesi, potrebbe dare altresì luogo a responsabilità civile e

disciplinare dello stesso magistrato” che ha richiesto o emesso il provvedimento, in quanto

ne ricorrano i presupposti di legge.

Il complessivo bilanciamento degli interessi in gioco esige, in conclusione, che sia sempre

assicurata all’interessato la possibilità di un ricorso effettivo contro questi provvedimenti,

che indebitamente inseriscono in un’archiviazione il contenuto tipico di una sentenza di

condanna, senza che l’indagato – in ipotesi rimasto all’oscuro dell’indagine – abbia avuto

alcuna concreta possibilità di esercitare il proprio diritto al contraddittorio rispetto agli

elementi raccolti a suo carico dal pubblico ministero.

Roma, 11 marzo 2024″.