Innestandosi nel solco, ormai consolidato della giurisprudenza, l’ordinanza della Cass. civ., sez. II, ord., 14 settembre 2023, n. 26493 ribadisce che – di regola – il creditore non può parcellizzare la domanda giudiziale finalizzata al recupero dei propri crediti, ma deve assumere un’unica iniziativa processuale.

Ciò, all’evidente fine di non far lievitare oltremodo le spese giudiziali a carico del debitore, oltre che per evitare ” una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale”.

Tale principio, spiega la Cassazione, è derogabile ” solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata””, evenienza non ravvisata nella vicenda in esame, concernente il recupero dei compensi professionali di un Avvocato nei confronti dell’ex cliente.

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Cass. civ., sez. II, ord., 14 settembre 2023, n. 26493

Presidente Falaschi – Relatore Amato

Rilevato che

  1. Con atto di citazione notificato il 27 ottobre 2014, S.M. , nella sua qualità di condomino, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso il decreto ingiuntivo n. 6098/2014 emesso dal medesimo ufficio con il quale veniva intimato il pagamento di Euro 2.914,25 su richiesta dell’avvocato L.A. per compensi professionali maturati per le prestazioni svolte quale difensore del Condominio (omissis) (d’ora in avanti, Condominio) per oneri condominiali non onorati dal condomino S.E. . Il giudice adito, con sentenza n. 17045/2015, accoglieva l’opposizione e revocava il D.I. n. 6098/2014, rilevando che – per il recupero del suo compenso – il professionista aveva proceduto alla parcellizzazione della domanda giudiziale depositando tre distinti ricorsi monitori così realizzando un illegittimo frazionamento giudiziale del credito.
  2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello L.A. dinanzi al Tribunale di Napoli che, ritenuta non meritevole l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla violazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011e alla tardività dell’opposizione, con sentenza n. 6728/2017 rigettava il gravame ritenendo che correttamente il giudice di prime cure aveva ricondotto la condotta del professionista nella categoria dell’abuso del diritto.
  3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.A. , affidato a due motivi, cui ha resistito S.M. con controricorso.

Considerato che

  1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 641,645,702-bis100 c.p.c., dell’art. 14D.Lgs. n. 1 settembre 2011, n. 150, dell’art. 2909 c.c., ex art. 360comma 1, n. 3, c.p.c. Con la prima doglianza il ricorrente lamenta che l’opposizione a D.I. n. 6098/2014 avrebbe dovuto essere introdotta dal Condominio innanzi al Tribunale con lo speciale rito di cui all’art. 702-bis c.p.c., come richiamato dall’art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011applicabile ratione temporis al caso di specie. Aggiunge il ricorrente che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto proposta con atto di citazione, introdotto il giudizio da un condomino (il S. ) non avente neanche legittimazione ad agire, con conseguente conferma del D.I. n. 6098/2014, non opposto dal Condominio e, quindi, passato in giudicato.

1.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che questa Corte ha di recente chiarito, superate alcune incertezze, che il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28 della L. n. 794 del 1942, n. 794 e regolate dal rito di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8929 del 29/03/2023, Rv. 667511 – 01; v. anche: Cass. Sez. U, n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020). Il principio si inserisce nel solco di una oramai costante giurisprudenza di questa Corte alla stregua della quale le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha introdotto un modello speciale di procedimento di cognizione sommaria in virtù del quale la decisione del Tribunale è assunta in composizione monocratica (comma 3), anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l’an della pretesa (ex multis: Cass. n. 4002 del 2016Cass. Sez. 2, n. 12411 del 17.05.2017Cass. Sez. U, n. 4485 del 23.02.2018Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018, Rv. 651011 – 01), a meno che ricorra l’ipotesi per cui il convenuto – rimasto contumace – abbia svolto una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria; solo in tale ipotesi, infatti, la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione – che, ai sensi dell’art. 702-ter, comma 4, c.p.c., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l’esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull’intero cumulo di cause ai sensi dell’art. 40, comma 3, c.p.c.: Cass. Cass. SU n. 4485/2018Cass. n. 6321/2022).

1.1.1. Deve, dunque, essere disposta la correzione della sentenza impugnata, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui afferma che il rito speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 sia fruibile solo per le materie di competenza del Tribunale in composizione monocratica (v. sentenza, p. 2 penultimo capoverso).

1.1.2. Tanto premesso, nel caso di specie, benché il condomino S.M. avesse (erroneamente) proposto opposizione al D.I. mediante atto di citazione, anziché con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., omettendo conseguentemente il deposito in cancelleria della domanda entro il termine di quaranta giorni, tuttavia, il Supremo consesso – chiamato a risolvere un contrasto – ha di recente affermato il principio secondo cui nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma dell’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l’opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011) (Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2022 n. 758).

Pertanto, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell’instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione medesima, avendo riguardo alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell’iscrizione della causa a ruolo.

Trattandosi, infatti, di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si sono prodotti secondo le norme del rito seguito fino a tale momento (ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione), rispetto al quale non può dirsi maturata alcuna decadenza.

Di conseguenza, l’opposizione proposta da S.M. con atto di citazione tempestivamente notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione opposta, correttamente è stata ritenuta proponibile dal giudice del gravame.

1.2. Quanto alla legittimazione attiva del condomino S.M. , deve ribadirsi che il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l’opposizione ex art. 645 c.p.c.avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condomini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall’esistenza dell’obbligazione assunta nell’interesse dello stesso condominio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021).

  1. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 100c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., errata e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (abuso del diritto). Lamenta il ricorrente che i diversi giudizi nei quali egli ha rappresentato il Condominio non costituiscono un’unica prestazione professionale, ma si articolano in distinte attività giudiziarie (attività defensionali del Condominio rispetto a: L. giudizio di opposizione a D.I. n. 219/2010 per omesso pagamento di oneri condominiali promosso da S.E. ; ii. procedura esecutiva in virtù del succitato D.I.; iii. giudizio di opposizione a D.I. n. 218/2010 per omesso pagamento di oneri condominiali promosso dal condomino S.L. ), che escludono il frazionamento di un unico credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, e legittimano, invece, il ricorrente al compenso per l’attività professionale esercitata limitatamente a ciascuna specifica controversia, quand’anche l’incarico fosse stato unico. Denuncia, altresì, il ricorrente la contraddittorietà della motivazione in cui è incorso il Giudice d’Appello: nella non creduta ipotesi di accoglimento della tesi della parcellizzazione giudiziale dei crediti, la sanzione di tale comportamento non può consistere nell’inammissibilità delle domande giudiziali, ma semmai nella revoca del D.I. e delle spese giudiziali con esso liquidate, rendendosi comunque necessaria una pronuncia sul diritto di credito al compenso professionale maturato dal ricorrente per il patrocinio svolto nell’interesse del Condominio nel giudizio di opposizione a D.I. n. 219/2010 (avente ad oggetto l’omesso pagamento delle quote condominiali da parte del condomino S.E. ).

2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.2. Premesso che è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di motivazione (“errata e/o contraddittoria motivazione”) secondo un paradigma censorio non più attuale, va rilevato che, nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6-2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamente richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale. Il motivo è, dunque, inammissibile per difetto di specificità laddove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo.

2.3. Sul frazionamento del credito, il motivo è infondato. Deve ribadirsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità richiamato dallo stesso ricorrente “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4090 del 16.02.2017, Rv. 643111, poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in vicende aventi ad oggetto pretese avanzate da periti assicurativi; ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. 15398 del 06.06.2019; Cass. 6591/ 2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31012 del 281.2.2017, Rv. 647129; Sez. 2, Ordinanza n. 31014 del 2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza nn. 1355, 1356 del 2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22449 del 2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha messo in evidenza il suo interesse alla tutela processuale frazionata, derivante dalla pluralità di giudizi e dall’assenza di un accordo riguardante il compenso per le singole attività defensionali ovvero per l’incarico professionale unitario. Tuttavia, l’asserita mancanza di un accordo negoziale non rende, di per sé, indispensabile il frazionamento: rileva il dato fattuale della riconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell’ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo. Da tale prospettiva, è apparso necessario a questa Corte puntualizzare che: a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del 09/09/2021, Rv. 662163 – 02; Cass. 24371/2021Cass. 14143/2021Cass. n. 24130/2020Cass. 31308/2019, relativa a distinti crediti professionali tra le stesse parti) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell’ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l’uno e l’altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti, ma tra loro giuridicamente simili: Cass. 4282/2012Cass. 9317/2013).

Pertanto, configura frazionamento abusivo il caso “in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l’esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali.

In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. 24371/2021).

Nel caso che ci occupa, ciascuna pretesa del L. era fondata su fatti che, seppur distinti, erano tra loro simili e come tali erano stati disciplinati dalle parti, dovendosene richiedere il pagamento in un unico giudizio.

Quanto, poi, all’interesse alla trattazione separata, il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione (Cass. 14143/2021Cass. S.U. 4090/2017). Nella specie, il Tribunale ne ha escluso in concreto la sussistenza, evidenziando la vicinanza temporale dei diversi ricorsi azionati dal L. , tali da far propendere per la sussistenza di un incarico professionale unitario (v. sentenza impugnata p. 4, ultimo capoverso; p. 5, 1 capoverso).

2.4. Avendo il Collegio rigettato il mezzo di gravame, deve ritenersi assorbita la questione della condanna dell’opponente al pagamento del dovuto compenso. A tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata; ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest’ultimo giudizio possa essere diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda (Cass. n. 24371 del 09/09/2021, cit.).

  1. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell‘art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.