Con ordinanza 10 maggio 2022, n. 14813 la sezione VI della Cassazione civile ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da Tizio.

Il Tribunale gli aveva infatti imposto  di pagare, nella misura preponderante dell’80%, le spese straordinarie per la figlia, ponendo il 20% a carico della madre.

Il successivo reclamo, proposto dall’uomo avanti alla Corte d’appello, veniva però rigettato.

Avverso tale ultimo provvedimento Tizio proponeva ricorso in cassazione, lamentandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

La suprema Corte afferma, tuttavia, che il concorso dei genitori per le spese di mantenimento della prole non è necessariamente al 50%, ma va determinato proporzionalmente al reddito dei medesimi “tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti».

Essendo stata fatta corretta applicazione di tali criteri dai Giudici di merito, il ricorso non viene dunque accolto.

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Cass. civ., sez. VI-1, ord., 10 maggio 2022, n. 14813

Presidente Di Marzio – Relatore Scalia

Rilevato che:

1. F.P.M. ricorre con quattro motivi, ex art. 111 Cost., per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui la Corte d’Appello di Firenze ha in parte dichiarato inammissibile, perché tardivo e non rispettoso dei termini previsti per il procedimento camerale ex art. 739 c.p.c., come richiamato dall’art. 709-ter c.p.c., u.c., azionato in primo grado, ed in parte rigettato il reclamo dal primo proposto nei confronti dall’ex coniuge, M.J. , ed avverso il provvedimento n. 830 del 2020 con il quale il Tribunale di Siena aveva, tra l’altro, disposto che la spesa straordinaria relativa allo svolgimento dello sport equestre da parte della figlia G. , rispondente al soddisfacimento di un interesse preminente della minore, fosse sostenuta nella misura dell’80% dal padre e del 20% dalla madre.

La corte di merito ha confermato la misura percentuale del concorso alle spese, apprezzando come corretto l’accertamento svolto dal primo giudice sui redditi dei genitori, valorizzando quello che veniva al reclamante dallo svolgimento dell’attività di avvocato e dalla proprietà di un prestigioso complesso immobiliare.

2. M.J. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

3. Con i quattro motivi il ricorrente deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte di appello con provvedimento abnorme ripartito l’onere delle spese straordinarie in una misura arbitraria e differenziata tra gli ex coniugi, genitori della minore, in violazione della diversa percentuale fissata in sede di divorzio ed in difetto di fatti sopravvenuti L. n. 898 del 1970, ex art. 9; b) violazione di legge, per non avere la corte di merito ritenuto il passaggio in cosa giudicata della diversa percentuale di contributo alla spesa straordinaria fissato nella ordinanza impugnata, che era comunque revocabile e modificabile ex art. 177 c.p.c.; c) motivazione apparente o viziata da contrasto irriducibile ed omessa valutazione di fatti decisivi per la decisione della controversia, per non avere i giudici del reclamo motivato su fatti sopravvenuti e modificativi che ne avrebbe legittimato la pronuncia; d) violazione della disciplina sulle spese di lite, non avendo la corte di merito, nel confermare le spese quantificate dal primo giudice, considerato che il reclamante era stato parzialmente vittorioso nella precedente fase di merito.

4. I motivi sono inammissibili perché rivalutativi del merito.

4.1. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla corte fiorentina nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia.

Ed infatti “in tema di riparto delle.pese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divoqiati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021).

L’applicazione dell’indicata regola, da valere nel rapporto tra condizioni reddituali dei genitori ed obbligo del contributo in favore dei figli, non determina, nella fattispecie in esame, alcuna pronuncia ultra petita, violativa dell’art. 112 c.p.c. o, ancora, in difetto di sopravvenienze, alcuna violazione dell’accertamento già effettuato nel giudizio di divorzio là dove si fissava, delle prime, un riparto al 50% tra i genitori.

Ed infatti, la novità dell’esborso, nella valorizzata consistenza avuta dalla spesa, e la cura dell’interesse del minore sottesa al riconoscimento della somma sono premessa sulla quale i giudici di merito hanno tenuto fermo il rimedio azionato, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., dal ricorrente che non può dolersi, per ciò stesso, del fatto che la percentuale di concorso alla spesa sia stata determinata in misura diversa da quella fissata in sede divorzile.

Vero è infatti che in seguito all’assunta iniziativa giudiziaria si è aperto un nuovo accertamento correttamente guidato dall’osservanza del richiamato principio ed ogni contestazione svolta, quindi, si fa portatrice di una inammissibile censura di merito.

4.2. La questione sulla intempestività del reclamo, perché inosservante dei termini lunghi di impugnazione ex art. 327 c.p.c., cui rinvia l’art. 709-ter c.p.c., u.c., è anch’essa inammissibile perché proposta in ricorso previa reiterazione di argomenti già correttamente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato la non azionabilità del rimedio per il recupero “pro-quota” di esborsi già integralmente sostenuti dal genitore a titolo di spesa straordinaria e tanto nella necessità di un diverso accertamento, pieno, da richiedersi, al più, in via monitoria.

5. Il terzo motivo resta assorbito; nella novità dello svolto accertamento e nella non configurabilità del preteso vincolo al rispetto della diversa percentuale di concorso alle spese fissata in sede divorzile, la prospettata questione della motivazione apparente definisce una censura non dotata di un proprio autonomo rilievo.

6. Il motivo sulle spese è poi inammissibile perché manca di autosufficienza non riportando i contenuti del decreto di primo grado nella parte in cui il tribunale avrebbe riconosciuto la pretesa azionata dal ricorrente sub specie dell’an” del rimborso pro-quota delle spese anticipate, con conseguente esclusione della soccombenza integrale, invece applicata nella disciplina delle spese di lite.

7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Spese secondo soccombenza liquidate come indicato in dispositivo.

Dati oscurati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a M.J. le spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.