La Corte di Cassazione – con sentenza 8370/2022, depositata in data 11 marzo 2022 – ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva sottoposto a sequestro preventivo un locale, rimasto aperto durante la pandemia, senza osservare l’ordine di chiusura emesso dalle autorità.

Spiega la Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, non sussiste la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., stante il chiaro disposto dell’art. 4 d.l. n. 19/2020, che statuisce solo una sanzione amministrativa per le violazioni delle misure di contrasto al COVID.

Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

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Cass. pen., sez. I, ud. 10 novembre 2021 (dep. 11 marzo 2022), n. 8370

Presidente Zaza – Relatore Filocamo

Ritenuto in fatto

  1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Torino ha confermato il sequestro preventivo emesso con decreto dal Gip del Tribunale di Ivrea del 30.4.2021, eseguito il 06.5.2021, dell’esercizio commerciale “(omissis) ” sita in (…) in relazione agli artt. 81 cpv. e 650 c.p. perché la titolare S.R. , con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non osservava i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni d’igiene e sicurezza pubblica disposte dalla normativa anti Covid e, in particolare all’ordine di chiusura dell’attività per giorni 5 disposto con verbale della Stazione Carabinieri di (…) del 16.01.2021, con verbale della Polizia locale di (…) del 27.01.2021, nonché all’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Torino del 19.4.2021, notificata il 22.4.2021, nonché alla richiesta di presentazione presso il Comando Polizia locale di (…) per i giorni 29.01.2021 e 03.02.2021.

1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la S. , tramite il difensore, chiedendone l’annullamento senza rinvio con quattro motivi.

1.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del D.L. n. 19 del 2020, art. 4 in relazione all’art. 1 medesimo decreto essendo esplicitamente prevista l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 650 c.p. per sanzionare la trasgressione delle misure restrittive previste dall’art. 1 cit., nonché anche alle sanzioni accessorie quali sono gli ordini di chiusura del locale commerciale. Aggiunge che, comunque, la norma di cui all’art. 650 c.p. ha carattere sussidiario ed è invocabile solo ove l’inottemperanza all’ordine della Pubblica amministrazione non trovi altra sanzione penale o amministrativa.

1.3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 1, lett. a) e d) D.Lgs. n. 59 del 2010 e della Direttiva 12/12/2006 n. 2006/123 CE sulle chiusure e limitazioni all’esercizio di attività di attività dei servizi commerciali disposta con normativa interna in contrasto con la Direttiva 12/12/2006 n. 2006/123 CE, senza la prescritta previa notifica alla Commissione Europea.

1.4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 15, 16 e 54 della Carta diritti fondamentali dell’UE (2000/C 364/01), per cui le limitazioni agli esercizi commerciali sarebbero in contrasto con la Carta non sussistendo in detta limitazione alcuno scopo di perseguire finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione e di proteggere i diritti e le libertà altrui.

1.5. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1,3,4,35,36,41,76,77 e 97 Cost. per l’omessa motivazione sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate nel corpo del ricorso.

Considerato in diritto

  1. Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai successivi.

3.1. Va preliminarmente considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 19 del 2020, in applicazione del combinato disposto dall’art. 4, commi 1 e 8, la condotta attribuita alla ricorrente è divenuta illecito amministrativo, anche con riguardo alle condotte antecedenti l’entrata in vigore del decreto medesimo, ossia il 26 marzo 2020. La disposizione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4, – che qualificava reato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 – è stata sostituita dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, comma 1, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo, la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento. Ciò premesso l’ora citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4, prevede che, in caso di violazione delle misure di contenimento anti Covid, la sanzione pecuniaria, irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione, possa essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo temporale tra i 5 e i 30 giorni, stabilendo al comma 5, che, in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione pecuniaria sia raddoppiata e la sanzione amministrativa accessoria applicata nella misura massima. È peraltro consolidato l’orientamento di questa Corte, al di là dell’esplicita previsione normativa ora illustrata, che la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata sia relativa alla violazione di provvedimenti emessi “per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene” legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica, mentre va esclusa la sua applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata, come il caso in esame, in via amministrativa (Sez.3, n. 20417 del 21/02/2018, Delicato; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, Napoli).

3.2. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la restituzione del bene in sequestro e manda la Cancelleria per la trasmissione ai sensi dell’art. 626 c.p.p. alla Procura generale per quanto di compete