Ove, in sede di separazione consensuale dei coniugi, sia prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma senza specificazione della relativa data di decorrenza, essa va individuata in quella del deposito del ricorso, oppure nel successivo decreto di omologazione del Tribunale?

A tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione – sez. 3 civile, con la sentenza 22 dicembre 2021, n. 41232, individuando il “dies a quo” nella data di deposito dell’atto introduttivo, purchè sopravvenga l’omologazione del Tribunale e non venga ivi diversamente stabilito.


Cass. civ., sez. III, sent., 22 dicembre 2021, n. 41232

Presidente Vivaldi – Relatore De Stefano

Fatti di causa

  1. B.A. ricorre, con atto notificato addì 11/07/2018 ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza – pubblicata il 19/06/2018 col n. 456 e non notificata con cui la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento del gravame di T.A. , ha respinto le opposizioni da lui dispiegate ai precetti (per finali Euro 82.511,58) notificatigli da costei, coniuge in regime di separazione consensuale, relativi agli assegni previsti nei relativi accordi trasfusi in ricorso dep. il 13/01/2012 ed oggetto di omologa addì 08/05/2013, pur dichiarando il diritto di procedere in via esecutiva limitatamente alla somma di Euro 69.800,00.
  2. Il Tribunale di Perugia, rilevato che nessuna decorrenza era stata indicata dai coniugi nel ricorso o fissata nel provvedimento di omologa, aveva invece accolto quell’opposizione, arguendo che nella separazione consensuale, a differenza che in quella giudiziale e soltanto alla quale andava applicato il principio generale della decorrenza degli effetti dalla domanda, salva diversa espressa determinazione in sentenza, il regolamento concordato tra coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione.
  3. La corte territoriale, al contrario, ha ritenuto la decorrenza dell’assegno a favore di coniugi e figli dalla data della domanda, richiamando copiosa giurisprudenza (Cass. 2687/18Cass. 2960/17Cass. 16671/13Cass. 24932/07Cass. 14886/02Cass. 4558/00Cass. 4011/99Cass. 7770/97, Cass. 147/91, Cass. 5749/93Cass. 3202/86, Cass. 4411 e 4498 del 1985), specificata l’estensione del principio anche all’assegno di mantenimento per i figli – Cass. 21087/0410119/06– e richiamato altresì l’ulteriore indirizzo giurisprudenziale per il quale – Cass. 24621/15– l’effetto obbligatorio dell’accordo decorrerebbe, in virtù della natura negoziale, dall’accordo stesso e non abbisognerebbe neppure di alcuna omologa per dispiegare i suoi effetti.
  4. L’intimata T. resiste con controricorso.
  5. Per la pubblica udienza del 14/10/2021 (tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato dapprima al 31 luglio 2021 – dal D.L1 aprile 2021, n. 44, art. 6,comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 – e poi fino al 31 dicembre 2021, dal D.L23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2, conv. con modif. dalla L. 16 settembre 2021, n. 126), il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso del rigetto ed entrambe le parti depositano memoria.

Ragioni della decisione

  1. Il ricorrente lamenta, con unico articolato motivo, “violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 158 c.c., e art. 711 c.p.c.: errata statuizione, da parte della Corte d’appello di Perugia…, nella fattispecie di separazione consensuale, della decorrenza dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento a favore dei coniugi e dei figli a far data dal deposito, presso la Cancelleria del Tribunale, del ricorso per separazione consensuale anziché dalla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale”: in estrema sintesi, tutta la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello si riferisce alla separazione giudiziale, ma il procedimento di separazione consensuale è diverso e solo il provvedimento che lo conclude rende efficace ogni accordo – se non altro quello tipico – tra i coniugi; dovendosi in ogni modo escludere l’immediata efficacia degli accordi in sede di separazione consensuale prima del provvedimento di omologa e, per ciò stesso, la stessa spettanza di quanto in quelli previsto.
  2. Il ricorso non può essere accolto, poiché la corte territoriale ha raggiunto una conclusione conforme a diritto, benché in base ad un’argomentazione che va corretta come appresso.
  3. Non può non condividersi la premessa del ricorrente, circa la diversità di natura e struttura della separazione consensuale rispetto a quella giudiziale ed il riferimento della giurisprudenza applicata dalla corte territoriale esclusivamente a quest’ultima; e coglie nel segno pure la sua critica alla generalizzata conclusione della qui gravata sentenza sull’irrilevanza dell’omologa in relazione alla natura negoziale dell’accordo tra i coniugi in sede di separazione consensuale.
  4. Tanto non basta, però, ad inficiare la conclusione cui la corte territoriale è comunque pervenuta.
  5. Vero è infatti che, senza necessità di alcuna altra indagine su natura e struttura del procedimento relativo all’omologa della separazione consensuale, la stessa lettera delle norme invocate dal ricorrente consente di identificare sì l’insorgenza dell’efficacia delle previsioni tipiche in tema di separazione (tra cui di certo quelle relative all’eventuale assegno di mantenimento per coniuge ed eventuali figli, in mancanza di specificazione diversa), ma senza che tale efficacia incida necessariamente, in difetto di alcuna statuizione espressa o anche solo implicita, sulla decorrenza di uno o più tra gli obblighi che uno dei coniugi separandi abbia assunto sottoscrivendo il ricorso congiunto con l’altro.
  6. Pertanto, altro è l’efficacia e cioè la produzione dell’effetto proprio dell’atto, altro è la decorrenza di quello: l’effettiva pronuncia del provvedimento di omologa costituirà ovviamente condizione ineliminabile perché l’effetto venga a giuridica esistenza, ma appunto rendendo definitivamente operativo l’assetto di interessi complessivamente valutato dai coniugi in sede di deposito del ricorso congiunto come corrispondente al meglio alle reciproche e rispettive esigenze.
  7. Ne consegue che, a meno di univoci elementi sulla sussistenza di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi, beninteso ove non sia diversamente ma univocamente indicato da chi l’atto ha formato.
  8. A ben guardare, lo stesso generale principio della necessità di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto per il solo decorso del tempo necessario a farlo valere può, sia pure effettivamente mutatis mutandis, trovare applicazione al caso della separazione consensuale: anche se questa è ben diversa dalla separazione giudiziale, tuttavia è pur sempre indispensabile, per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento – nella specie, giudiziale e peculiare, sebbene di non pacifica qualificazione – per conseguire l’efficacia degli accordi così in quella sede raggiunti.
  9. In altri termini, si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto, che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi separandi, destinato ad essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa: ed il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare allora a detrimento di chi lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (sempre, si ripete, ove non sia diversamente stabilito o, come nella specie, ove non sia stabilito alcunché, ovvero che – e nei limiti in cui questo possa avvenire – non sia precisato nulla sul punto di aggiuntivo o diverso dal provvedimento).
  10. La gravata sentenza si sottrae alle censure mossele, così correttane la motivazione, poiché si trova ad applicare il seguente principio di diritto: “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa”.
  11. Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi, attesa la novità della questione in relazione allo specifico profilo della decorrenza dell’assegno in sede di separazione consensuale, riferendosi effettivamente i numerosi precedenti citati al caso specifico di quella giudiziale.
  12. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.