E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 7.12.2021 la rettifica del bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2021.

Le domande di ammissione saranno presentabili, entro il 6 gennaio 2022, dai praticanti che avranno completato il tirocinio entro il 7 gennaio 2022.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, le prove non si svolgeranno a dicembre (come di consueto) ma a febbraio.


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RETTIFICA  

Rettifica del bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2021 (GU n.97 del 07-12-2021)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Considerato che con decreto ministeriale dell’11 novembre 2021 e’stata indetta per l’anno 2021 la sessione  dell’esame  di  Stato  per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, individuando per la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  il  periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 7 gennaio 2022 e, per  l’inizio delle prove, il 21 febbraio 2022;

Considerato altresi’ che l’art. 3, comma 7, dello stesso  decreto ministeriale stabilisce che «ai sensi  dell’art.  19,  comma  4,  del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare  la

domanda di ammissione all’esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale  entro  il giorno 10 novembre 2021»;

Rilevato che sono pervenute a questo Ministero  numerose  istanze di praticanti avvocati che chiedono di modificare  la  disciplina  di cui al  citato  art.  3,  comma  7,  per  consentire  di  partecipare

all’esame a quanti compiano il prescritto periodo di pratica  forense dopo il 10 novembre 2021 ed in tempo utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d’esame 2021;      Considerato   che   le   richieste   appaiono   ragionevoli    in considerazione della disciplina e 2021 dell’esame di Stato, che in deroga a quanto normalmente  avviene posticipa dal mese di dicembre al  mese  di  febbraio  l’avvio  delle prove, e  considerato  altresi’  che  ritardi  nel  compimento  della

pratica, entro l’ordinario termine del 10  novembre,  possono  essere connessi all’emergenza pandemica in atto;

Considerato altresi’ che l’art. 6, comma 1, del  decreto-legge  8 ottobre  2021,  n.  139,  recante  misure  urgenti  in   materia   di svolgimento   della   sessione   2021   dell’esame   di   Stato   per l’abilitazione all’esercizio della professione  di  avvocato  durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, estende alla sessione 2021 le disposizioni di cui al decreto-legge 13  marzo  2021,  n.  31  e  che l’art. 1, comma 2 di detto decreto-legge stabilisce  che  per  quanto non  espressamente  previsto  si  applicano   le   norme   previgenti richiamate dall’art. 49 della legge  31  dicembre  2012,  n.  47  in quanto compatibili;

Rilevato che tra le richiamate norme previgenti vi e’  il  citato art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e che, a una  piu’  attenta  valutazione,  tale  norma  deve  ritenersi

incompatibile con la disciplina emergenziale adottata per la sessione 2021, essendo l’avvio delle prove posticipato di due mesi rispetto al mese di dicembre e che, pertanto, pare congruo  posticipare  altresi’ il termine per la prescritta compiuta pratica, individuandolo al piu’ tardi  nel  giorno  precedente   alla   scadenza   del   termine   di presentazione della domanda, trattandosi di un  requisito  necessario per la partecipazione all’esame;

Decreta:

Art. 1

A rettifica di quanto disposto dall’art. 3, comma 7  del  decreto ministeriale 11  novembre  2021  possono  presentare  la  domanda  di ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione  di avvocato –  sessione  2021 –  coloro  che   abbiano   completato   la prescritta pratica professionale entro il 6 gennaio 2022.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2021                 La Ministra: Cartabia