Con sentenza 10.609 depositata il 18 marzo 2021, la Corte di Cassazione ribadisce che: “ integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici, da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime”.

Il principio si inserisce nel solco di una giurisprudenza assolutamente consolidata, così come – purtroppo – la tendenza di numerosi soggetti di rivolgersi a sedicenti “santoni” o “guaritori”.


 

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 novembre 2020 – 18 marzo 2021, n. 10609
Presidente Cervadoro – Relatore Pacilli

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 24 gennaio 2020 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Rimini, con cui SC. FI. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due truffe aggravate ai danni di Me. Vi..
Secondo la ricostruzione effettuata dai Giudici del merito, l’imputato, presentandosi come Fi., ha incrementato la convinzione di Me. Vi. di avere il malocchio e le ha prospettato pericoli e negatività, superabili solo con le sue “arti magiche”, così inducendola ad effettuare una serie di pagamenti in suo favore; in seguito, adducendo difficoltà insorte nel lavoro, che si era rivelato più grave del previsto, ha detto alla persona offesa che era necessario che ella si rivolgesse a un collega, specializzato in fatture pesanti, e l’ha persuasa ad effettuare ulteriori versamenti di denaro, presentandosi come Ed. Be., professore in scienze occulte, e rappresentando la necessità di rafforzare il lavoro svolto dal suo presunto predecessore.
L’imputato, quindi, si è avvalso di differenti ed ulteriori raggiri, celando la propria identità ed avallando l’operato del presunto predecessore, in tal modo rinforzando il convincimento della persona offesa di potere risolvere i propri problemi, ricorrendo all’esoterismo.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) erronea applicazione dell’art. 640 c.p., difettando gli artifizi e raggiri, atteso che Sc. Fi. avrebbe effettivamente svolto i riti promessi in cambio del corrispettivo mentre il reato di truffa sussisterebbe solo in caso di mancato svolgimento dei riti da parte del mago;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 640 c.p., per non avere la Corte d’appello motivato sulla sussistenza di quel quid pluris necessario perché l’attività di mago trasmodi in truffa;
3) erronea applicazione in relazione all’art. 640, comma secondo, c.p.: nel caso in esame, l’imputato non avrebbe ingenerato nella persona offesa alcun timore dell’esistenza di gravi pericoli ma si sarebbe limitato a recepire quanto la persona offesa gli aveva prospettato circa la sussistenza di un non meglio specificato malocchio, offrendosi di svolgere alcuni riti propiziatori;
4) erronea applicazione degli artt. 63 e 81 c.p., essendo sussistente una e non due truffe, commessa in un arco temporale prolungato (circa un anno) dallo stesso imputato e nei confronti della stessa persona. Ad ogni modo, la seconda truffa non sarebbe aggravata, essendosi l’imputato limitato a lodare il lavoro, svolto dal precedente mago, e a proporre il completamento di tale lavoro.
All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 I primi tre motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto censure relative alla ritenuta sussistenza dei requisiti dei delitti di truffa, ascritti all’imputato, non sono consentiti e difettano di specificità.
Deve innanzitutto rilevarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 49519 del 29/11/2019, Rv. 278004; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Rv. 253647) ha già avuto modo di affermare che integra il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici, da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.
Nel caso di specie, l’imputato, come rimarcato nella sentenza impugnata, ha creato nella persona offesa l’affidamento sull’efficacia dei riti, dal medesimo praticati, e ha sfruttato tali riti per conseguire sempre più profitti, facendo credere alla vittima che, se avesse interrotto, la situazione sarebbe diventata più grave di quella apparsa inizialmente.
In tal modo l’imputato ha indotto in errore la persona offesa, procurandosi l’ingiusto profitto delle somme, elargite dalla vittima, con pari danno per la stessa.
La condotta, attribuita all’imputato, integra, pertanto, gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di truffa, a nulla rilevando, come ben precisato dalla Corte territoriale, che le pratiche esoteriche siano state o meno effettivamente eseguite, posto che l’inganno è consistito nello sfruttare la credulità altri in ordine alla incidenza delle pratiche sulle vicende umane.
Correttamente è stata ritenuta sussistente anche l’aggravante contestata, poiché, pur se la donna era già convinta di avere il malocchio, l’imputato non solo ha incrementato detta convinzione facendole credere di averlo verificato grazie alle proprie capacità e competenze nell’occulto, ma le ha anche prospettato la necessità del completamento del rito propiziatorio, con ciò infondendo in lei il timore di un pericolo immaginario per sé e i familiari, se non avesse corrisposto denaro e non fossero stati completati i riti.
1.2 L’ultimo motivo non è consentito, non risultando che la doglianza, ivi contenuta, sia stata sollevata in appello.
Ad ogni modo, dalla ricostruzione del fatto, operata dalla Corte territoriale, emerge che i raggiri e gli artifizi, posti in essere in un secondo momento, erano diversi da quelli commessi prima, con conseguente pluralità delle condotte, poste in essere dall’imputato, entrambe aggravate dalla suindicata circostanza.
2. In definitiva, il ricorso è inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.