Con sentenza n. 33227/2020, depositata il 26.11.2020, la Corte di Cassazione ha confermato la precedente pronuncia di condanna della Corte d’Appello di Potenza con la quale si riconosceva l’aggravante della destrezza nel caso del furto con occultamento della refurtiva nella borsa e riposizionamento sugli scaffali della relativa confezione vuota.

Il difensore dell’imputato contestava la sussistenza dell’aggravante in esame, posto che il “mero nascondimento della merce sottratta” sarebbe un normale accorgimento destinato unicamente a sottrarre la refurtiva, privo quindi dei caratteri propri della circostanza aggravante quali l’insidiosità, l’astuzia e la scaltrezza, volti a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare la misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.

La Suprema Corte ravvisa tuttavia la presenza dei sopra citati elementi nella condotta realizzata dall’agente nel caso di specie.

Segnatamente, la Corte valorizza il fatto di aver riposizionato la scatola  – ormai vuota – sul banco, quale condotta insidiosa e volta a sorprendere “la volontà del detentore attraverso la simulazione di aver ricollocato al loro posto quanto invece aveva sottratto”.


 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 – 26 novembre 2020, n. 33227
Presidente Piccialli – Relatore Ferranti

Ritenuto in fatto

  1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera in data 29.04.2016 nei confronti di Di. Ma. in relazione al reato di furto aggravato di un paio di scarpe, commesso con destrezza, ai danni dell’esercizio commerciale Cometa, il 15.05.2014 in Matera.
    2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato con unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando:
    I) Violazione di legge, in relazione al difetto assoluto di pronuncia in merito alla richiesta di differimento del processo per legittimo impedimento del difensore ex art. 420-ter cod. proc. pen. inviata a mezzo fax e che è stata completamente negletta dal giudice di appello, che nulla decideva al riguardo, sull’errato presupposto di un vizio di forma, con conseguente nullità di tutti gli atti del procedimento.
    II) Violazione della legge penale, in relazione alla sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento, in quanto nella specie si è trattato di un furto semplice per il quale non è stata presentata querela; sostiene che il mero nascondimento della mercé sottratta è un banale accorgimento destinato solo a sottrarre la refurtiva.
    3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. 28.10.2020 n.137 l’annullamento senza rinvio per difetto di querela dovendosi escludere l’aggravante della destrezza.
    4. In data 17.11.2020 è pervenuta comunicazione di rinuncia al mandato difensivo da parte dell’Avv. Gioacchino Carone.

Considerato in diritto

  1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che aspecifico e generico e non autosufficiente.
    1.1. Dall’esame degli atti processuali, necessario in ragione della natura della doglianza, emerge che l’avv. Pu. ha inviato a mezzo fax in data 7.12.2018 istanza di rinvio, pervenuta alla cancelleria l’11.12.2018, avanzata per l’udienza del 15.02.2019 in cui rappresentava di essere impegnato in altra udienza civile, fissata per la comparizione delle parti in un procedimento di esecuzione mobiliare e di non aver la disponibilità ad essere sostituito.
    La Corte territoriale non ometteva di pronunciarsi, in quanto, con provvedimento interlocutorio presidenziale dell’11.12.2018, comunicato via pec in pari data, invitava il difensore al deposito dell’istanza in originale in cancelleria nelle forme di cui all’art. 121 cod. proc. pen.; successivamente all’udienza del 15.12.2019 il Presidente del Collegio dava atto dell’istanza e del mancato deposito della richiesta nelle forme ordinarie alla presenza del difensore nominato d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen che nulla osservava. (Cfr. Sez. 2 n. 26100 del 19/10/2018 (dep. 13/06/2019)
    Nel caso di specie, quindi, la difesa non solo non ha ottemperato, pur avendone tutto il tempo ed essendo stata tempestivamente informata, alla richiesta di deposito nelle forme di rito, ma nessuna altra istanza ha depositato in vista dell’udienza del 15.01.2019.
    2. Il secondo motivo è infondato alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza e della ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito. In tema di furto, l’aggravante del ” mezzo fraudolento” è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013 ) Rv. 255974 – 01 Sez. 5 – , n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276924 – 0).
    2.1. Sul punto la Corte territoriale ha ribadito che l’imputato dopo aver tolto le scarpe dalla scatola e averle nascoste nella sua borsa portata a tracolla, aveva riposto la scatola vuota sul banco dove si trovava in esposizione, così ponendo in essere un’attività insidiosa, volta a sorprendere la volontà del detentore attraverso la simulazione di aver ricollocato al loro posto quanto invece aveva sottratto.
    3. Al rigetto segue alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.”