Ieri 24/9/2020, è stata depositata l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite concernente un importante problema, di notevole rilevanza pratica per la numerosa popolazione carceraria in Italia.

In particolare le Sezioni Unite hanno esplicitato le modalità di computo del c.d. “spazio minimo vitale”, di cui deve poter usufruire ogni detenuto all’interno delle patrie galere.

Questo il quesito sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, dalla I sezione penale, con ordinanza 14260/2020 (in calce): “Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo.”.

La soluzione adottata è la seguente: Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello”.

E’ intuitiva la rilevanza pratica di tale pronuncia, tenuto conto del noto sovraffollamento carcerario.

Sarà quindi interessante esaminare le motivazioni di detta importante decisione, appena saranno depositate.

 


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