Con la breve, ma interessante, sentenza 25424, depositata ieri 8 Settembre 2020 (in calce), la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha escluso che il Giudice possa disporre il rinvio dell’udienza solo in ipotesi di impossibilità a trasportare fisicamente l’imputato nell’aula di giustizia.

Chiarisce la Corte che l’art. 420 ter cpp (“Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”) non va inteso “in senso esclusivamente meccanicistico”, ma deve necessariamente ricomprendere anche le ipotesi in cui l’imputato non sia in grado di partecipare attivamente all’attività processuale.

Alla luce di quanto sopra, il Supremo Collegio ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello che, non attenendosi al detto principio, aveva celebrato un’udienza relativa al processo penale di un’imputata gravemente malata che necessitava di riposo assoluto in conseguenza di un delicato intervento chirurgico ed in prospettiva della chemioterapia.

Ad indurre la Corte distrettuale alla celebrazione dell’udienza v’era stato il certificato medico che, a seguito del disposto accertamento sanitario, aveva riconosciuto la trasportabilità in ambulanza della giudicanda.

La Cassazione però “bacchetta” i Giudici distrettuali, evidenziando che alla donna era stato così richiesto uno sforzo inesigibile,  contrastante con due fondamentali principi che sorreggono l’ordinamento italiano: la salute ed il diritto di difesa.

Ne consegue che il processo andrà nuovamente celebrato avanti ad altra sezione della Corte d’appello.


 

page1image1947750944
page2image1868496400
page3image1867937632
page4image1929096080