L’art. 165 c.p. prevede che il Giudice possa subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
Il problema, ovviamente, si pone allorquando il Magistrato non indichi il relativo termine.
Nella vicenda in esame, il P.M. aveva chiesto la revoca del sopra indicato beneficio, giacchè la provvisionale non era stata versata, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Il Giudice dell’esecuzione aveva però rigettato tale richiesta, ritenendo che il condannato potesse provvedervi entro il termine (non ancora scaduto) di cinque anni, indicato dall’art. 163 c.p. quale durata della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna per delitto.
La Corte di Cassazione, sez. I Penale, con sentenza 23742/2020 (depositata 10 agosto 2020) non condivide la tesi sopra esposta ed accoglie invece il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, facendo leva sull’art. 1183 c.c., riassumibile nel noto brocardo: “Quod sine die debetur, statim debetur” .
In altri termini: ove non sia previsto un termine per il pagamento, quest’ultimo deve avvenire immediatamente.
Adattando tale principio civilistico alla materia penale, gli Ermellini ribadiscono quindi il seguente principio di diritto: “Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”.
Ne discende un’accelerazione della tempistica per l’adempimento dell’obbligazione civilistica, al fine di non incorrere nella revoca della sopra indicato beneficio.
Conseguentemente, il massimo Organo decidente ha annullato l’impugnato provvedimento, con rinvio per un nuovo giudizio.


Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 luglio – 10 agosto 2020, n. 23742
Presidente Iasillo – Relatore Bianchi

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza depositata in data 10.10.2019 il Tribunale di Ascoli Piceno, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Pr. Gi. con sentenza n. 877/16, irrevocabile l’8.7.2018, dello stesso Tribunale.
L’ordinanza ha osservato che il beneficio era stato condizionato al pagamento della provvisionale, ma per tale adempimento non era stato stabilito alcun termine.
Di conseguenza, si doveva ritenere operante, anche per la condizione apposta al beneficio, il termine quinquennale di cui all’art. 163 cod. pen., non ancora decorso.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Viene denunciata la violazione dell’art. 165 cod. pen., norma intrepretata dalla giurisprudenza nel senso che, nel caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, essa doveva essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna, e, in mancanza di tempestivo adempimento, doveva essere revocato il beneficio sottoposto a condizione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Ha depositato memoria il difensore della parte civile, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.
1. Viene posta la questione della individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine – qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna – entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., ha condizionato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all’imposizione di obblighi ai sensi dell’art. 165 cod. pen., con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall’art. 163 cod. pen., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l’effetto estintivo del reato, ai sensi dell’art. 167 cod. pen.
La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte (Sez. 2, 13/03/1991, Sperone, Rv. 188600; Sez. 3, 05/07/2001, Saglimbeni, Rv. 220197; Sez. 1, 07/10/2004, Raffo, Rv. 229939; Sez. 1, 19/06/2013, Damiano, Rv. 256765) secondo le quali “In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto)”.
Nella giurisprudenza, peraltro, si sono affermati anche diversi orientamenti, nel senso, da una parte, della necessità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine (Sez. 6, 22.10,1988, Tornatore, Rv. 180015), ovvero, dall’altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola (Sez. 6, 14/05/1996, Dal Cason, Rv. 205562).
2. Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento che si è affermato nella giurisprudenza più recente, cui dunque si fa espresso richiamo (Sez. 1, 23.1.2019, Leonetti; Sez. 1, 14.2.2019, Ninou; Sez. 1, 18/04/2019, Pucci, Rv. 277458; Sez. 1, 16/01/2020, Cirota, Rv. 278693; Sez. 1, 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075).
Si è evidenziata, da una parte, la diversa ratio del termine di cui all’art. 163 cod. pen. e, dall’altra, la previsione legale di specifici termini di adempimento degli obblighi rientranti nella previsione di cui all’art. 165 cod. pen.
Con particolare riferimento all’obbligazione pecuniaria, l’art. 1183 cod. civ. stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice”.
La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento.
Ne consegue, quindi, che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 cod. civ., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione.
E’ stato quindi affermato il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo il quale: “Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena -, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”.
3. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio, nel quale dovrà essere data applicazione al principio di diritto supra esposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno.